Sentenza del 23/01/2019 n. 1760 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata sostenendo la violazione delle norme sui termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo e per la notifica della cartella di pagamento relativa a somme dovute a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La contribuente riteneva tardiva la cartella, notificata l'11 gennaio 2005, perché il ruolo sarebbe stato formato oltre il biennio dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo tempestiva la notifica della cartella. In applicazione della disciplina transitoria introdotta dal D.L. n. 106/2005, convertito dalla L. n. 156/2005, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 la cartella poteva essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, quindi entro il 31 dicembre 2006. La notifica dell'11 gennaio 2005 era pertanto tempestiva. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato e la liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25
Riguardano i termini per l'iscrizione a ruolo e la notificazione delle cartelle di pagamento. L'art. 25, nella disciplina precedente, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva un termine decadenziale per la notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione automatizzata.
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, come modificato dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 156 del 2005
Ha introdotto una disciplina transitoria applicabile anche ai rapporti anteriori ancora pendenti o sub iudice. Per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione; per quelle presentate entro il 31 dicembre 2002, entro il quarto anno successivo.
D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, convertito dalla L. n. 156 del 2005
Ha fissato i termini decadenziali per la notifica delle cartelle relative alle somme dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni.
Corte costituzionale, sentenza n. 280 del 2005
Ha dichiarato illegittimo l'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione ex art. 36-bis, poiché lasciava il contribuente in una situazione di irragionevole incertezza sui tempi dell'azione esecutiva.
Massime di principio
- Per stabilire se una cartella derivante da controllo automatizzato è tempestiva occorre applicare il termine decadenziale previsto dalla disciplina vigente e, per le dichiarazioni più risalenti, le specifiche norme transitorie.
- Per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella poteva essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione; nel caso esaminato, la dichiarazione del 2001 consentiva la notifica fino al 31 dicembre 2006.
- La disciplina transitoria introdotta nel 2005 può applicarsi anche a rapporti tributari anteriori e a controversie già pendenti, purché non definitivamente esaurite.
- La tempestività della cartella deve essere valutata principalmente con riferimento alla data di notifica e al termine decadenziale applicabile, non soltanto alla data di formazione del ruolo.
- Una volta esclusa la decadenza della notifica, la controversia può proseguire davanti al giudice di rinvio sulle eventuali ulteriori contestazioni non esaminate nei precedenti gradi.
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