Sentenza n. 1003/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sul procedimento di VIA nazionale relativo a un impianto fotovoltaico e alle opere di connessione alla rete
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e, per quanto occorresse, del Ministero della Cultura, rispetto all’istanza di VIA nazionale presentata nel febbraio 2022 per un impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a 19,5936 MW, da realizzarsi in area industriale nel Comune di Melpignano. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro i termini previsti dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, evidenziando il decorso dei termini dalla pubblicazione della documentazione e dalla conclusione delle consultazioni pubbliche, nonché l’inerzia nonostante le reiterate sollecitazioni. Il MASE ha opposto, tra l’altro, la mancata espressione del definitivo parere tecnico della Soprintendenza; la ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’illegittimità del silenzio del MASE. Ha ritenuto sussistente un obbligo giuridico di provvedere, fondato sull’art. 2 della l. n. 241/1990 e sugli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006, poiché il progetto rientra tra quelli soggetti alla disciplina speciale dell’art. 25, comma 2-bis, relativa ai progetti PNRR, del fondo complementare e del PNIEC. Il termine di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione, oltre ai successivi 30 giorni per l’adozione del provvedimento di VIA, era ampiamente decorso, sia considerando l’avvio della prima consultazione pubblica sia considerando la successiva consultazione. La mancata acquisizione o il carattere negativo dei pareri delle amministrazioni coinvolte non esonera l’autorità competente dall’obbligo di concludere il procedimento, ai sensi dell’art. 25, comma 1, ultimo periodo. La perentorietà dei termini prevista dall’art. 25, comma 7, rileva ai fini degli effetti di cui all’art. 2, commi 9-9-quater, e all’art. 2-bis della l. n. 241/1990, ma non determina la perdita del potere di provvedere. Il TAR ha ordinato al MASE di adottare entro 180 giorni un provvedimento espresso e motivato, senza vincolo quanto al contenuto, previo esperimento degli eventuali rimedi per superare dissensi o ritardi delle altre amministrazioni. La nomina del commissario ad acta è stata differita e subordinata a una successiva istanza in caso di persistente inadempimento. I Ministeri sono stati condannati in solido alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il ricorso contro il silenzio consente di accertare l’illegittimità dell’inerzia e di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato dal giudice; la nomina del commissario ad acta può essere disposta in caso di ulteriore inadempimento.
art. 2 l. 241/1990
L’amministrazione ha l’obbligo generale di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina la presentazione dell’istanza e la pubblicazione della documentazione nell’ambito del procedimento di VIA.
art. 24, comma 4, d.lgs. 152/2006
Disciplina la fase di consultazione del pubblico rilevante ai fini del computo della durata del procedimento di VIA.
art. 25, comma 1, d.lgs. 152/2006
qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo
La mancata acquisizione o il contenuto negativo dei pareri delle amministrazioni coinvolte non impedisce né sospende l’obbligo dell’autorità competente di concludere il procedimento di VIA.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
La Commissione ... si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione ... e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione ... Nei successivi trenta giorni ... adotta il provvedimento di VIA
Per i progetti PNRR, del fondo complementare e PNIEC sono previsti termini speciali e cogenti per la formulazione dello schema da parte della Commissione e per l’adozione del provvedimento finale di VIA.
art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006
Prevede il potere sostitutivo in caso di inerzia della Commissione, del direttore generale del Ministero competente o del direttore generale del Ministero della Cultura.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241
La perentorietà dei termini opera ai fini degli effetti previsti dalla l. n. 241/1990, ma il loro superamento non comporta la perdita del potere dell’amministrazione di adottare il provvedimento.
art. 2, commi 9-9-quater, l. 241/1990
Sono richiamati dall’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 quali effetti conseguenti al superamento dei termini del procedimento.
art. 2-bis l. 241/1990
È richiamato dall’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 in relazione agli effetti della violazione dei termini procedimentali.
Massime di principio
- Il ricorso contro il silenzio è esperibile quando sussista un obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere con un atto espresso, indipendentemente dal carattere discrezionale o vincolato del contenuto della decisione richiesta.
- Nel procedimento di VIA relativo ai progetti rientranti nell’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, il superamento dei termini speciali previsti dall’art. 25, comma 2-bis, comporta l’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione competente.
- La mancata espressione, il ritardo o il carattere negativo dei pareri delle amministrazioni coinvolte non esonera l’autorità competente dalla conclusione espressa del procedimento di VIA, dovendo essa procedere comunque alla valutazione ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.
- La qualificazione come perentori dei termini del procedimento di VIA, ai sensi dell’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, non determina la perdita del potere dell’amministrazione di provvedere dopo la loro scadenza, ma rileva per gli effetti previsti dagli artt. 2, commi 9-9-quater, e 2-bis della l. n. 241/1990.
- Nel giudizio sul silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso e motivato entro un termine assegnato, senza predeterminarne il contenuto quando la decisione amministrativa implica valutazioni tecniche e discrezionali.
- La nomina del commissario ad acta può essere differita e disposta, su istanza della parte, soltanto in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione rispetto all’ordine giudiziale di provvedere.
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