Cassazione Civile, Ordinanza n. 16473/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso del 60% dei tributi versati nel periodo di sospensione fiscale conseguente al sisma del 31 ottobre 2002, invocando la disciplina agevolativa di cui all'art. 6, comma 4-bis, del d.l. n. 185/2008, conv. dalla l. n. 2/2009. Formatosi il silenzio-rifiuto, il ricorso era stato accolto in primo grado e poi rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 4-bis, del d.l. n. 185/2008 e della decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità della disciplina europea sugli aiuti di Stato e avrebbe dovuto disapplicare la normativa interna incompatibile con il mercato interno. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito dovesse prima verificare se il contribuente svolgesse un'attività economica, poi accertare la compatibilità del beneficio con il regime de minimis o, in alternativa, la riconducibilità dell'aiuto alla compensazione dei danni da calamità naturale, con prova a carico del richiedente e possibilità di acquisire in rinvio documenti prima non necessari.
La decisione
La Corte ha accolto l'unico motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia - sezione staccata di Foggia e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia - sezione staccata di Foggia, che dovrà riesaminare la domanda di rimborso applicando i principi derivanti dalla decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015 e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6, comma 4-bis, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2
La disciplina nazionale sul rimborso dei tributi sospesi per il sisma del 2002 deve essere letta e applicata alla luce della decisione della Commissione UE sugli aiuti di Stato, con possibile disapplicazione delle norme interne incompatibili.
art. 6, commi 4-bis e 4-ter, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2
Le disposizioni agevolative nazionali sono compatibili solo nei limiti in cui ricadano nelle eccezioni individuate dalla decisione europea; altrimenti devono essere disapplicate.
art. 108, par. 3, TFUE
Le misure agevolative in esame sono state considerate dalla Commissione UE attuate illegittimamente in violazione dell'obbligo di notifica e standstill.
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
Può operare come base di compatibilità degli aiuti se questi sono destinati a compensare i danni causati da calamità naturale e vi sia un nesso chiaro e diretto tra danno e aiuto.
art. 92 T.F.U.E.
Richiamato dalla Corte nel senso che la regola de minimis opera come eccezione alla disciplina generale degli aiuti di Stato e che il superamento della soglia impedisce il beneficio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge accolto dalla Corte.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Sono le norme processuali sulla trattazione in camera di consiglio del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Quando interviene una decisione della Commissione UE che qualifica una misura nazionale come aiuto di Stato incompatibile, il giudice nazionale deve attuarla anche mediante disapplicazione delle norme interne contrastanti.
- Nei benefici fiscali che possano integrare aiuti di Stato, il giudice deve preliminarmente accertare se il richiedente sia effettivamente un'impresa, cioè un soggetto che svolge un'attività economica.
- Se il beneficio è potenzialmente riconducibile al regime de minimis, il giudice deve verificare non solo l'importo richiesto nel singolo giudizio, ma il cumulo degli aiuti nel triennio di riferimento e la soglia complessiva massima prevista dal diritto UE.
- L'onere di provare i presupposti di compatibilità con il regime de minimis o con le eccezioni agli aiuti di Stato grava sul soggetto che invoca il beneficio.
- Quando la disciplina sopravvenuta rende necessari fatti o documenti prima non indispensabili, in sede di rinvio può ammettersi la produzione degli ulteriori elementi istruttori necessari all'applicazione della nuova regola giuridica.
- Gli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale sono compatibili solo se esiste un nesso chiaro e diretto tra il danno subito dal singolo beneficiario e l'aiuto concesso, evitando sovracompensazioni.
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