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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9414/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava per cassazione la conferma della condanna per il reato di cui all'art.455 c.p. deducendo: 1) nullità del dispositivo perché, nella lettura in udienza, era indicato il nome di battesimo di un altro soggetto e tale inesattezza avrebbe reso il dispositivo privo del nominativo dell'imputato, non sanabile mediante correzione di errore materiale; 2) vizi di motivazione e violazione di legge rispetto all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale aveva trascurato la circostanza che l'imputato non era fratello di Tommaso Fusco (elemento che il primo grado aveva valorizzato per ritenere il concorso) e aveva ignorato che l'imputato aveva indicato chi gli aveva consegnato la banconota, persona che aveva confermato la consegna in dibattimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che l'errato nome di battesimo nel dispositivo non comportasse la mancanza dell'atto decisorio rispetto al capo di imputazione né la nullità della sentenza ai sensi dell'art.546 c.p.p., essendo invece presente la volontà decisoria espressa con la lettura del dispositivo e trattandosi di un mero errore formale sanabile alla luce della motivazione. Sul secondo motivo ha confermato la valutazione di merito della Corte d'appello: la rilevanza non era il vincolo di parentela ma la comune gestione dell'attività economica; inoltre rilevava l'identità del numero di serie delle banconote e le incongruenze tra le versioni dei testimoni che avevano minato l'attendibilità delle spiegazioni dell'imputato. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali ex art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 455 cod. pen.

    Norma cui si riferisce il capo d'imputazione: riguarda la disciplina delle banconote false, e costituisce il reato per cui l'imputato è stato condannato

  • art. 546, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce i requisiti formali essenziali della sentenza; la Corte ha interpretato che la sentenza è nulla solo se mancano o sono incompleti gli elementi essenziali del dispositivo, non per un errore di indicazione del nome di battesimo ove sia chiara la volontà decisoria

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Prevede la procedura di correzione di errori materiali: la Corte ha ritenuto che alcuni errori formali nel dispositivo possano essere ricostruiti alla luce della motivazione e non sempre siano insanabili

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Fissa i limiti del ricorso in Cassazione in relazione ai motivi dedotti; richiamata per la delimitazione delle censure ammesse

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese processuali

Massime di principio

  • Un errore formale nel dispositivo (es. indicazione errata del nome di battesimo) non determina automaticamente la nullità della sentenza se, con la lettura del dispositivo, è emersa chiaramente la volontà decisoria dell'autorità giudicante; occorre valutare se manchino gli elementi essenziali del dispositivo ai sensi dell'art.546 c.p.p.
  • La procedura di correzione di errore materiale (art.130 c.p.p.) può essere idonea a sanare inesattezze formali quando la motivazione consente di ricostruire inequivocabilmente la volontà decisoria; la differenza rispetto ai casi di vera omissione dell'atto decisorio è decisiva.
  • In sede di cassazione è difficile riformare valutazioni di fatto e di attendibilità del giudice di merito: se l'appello non contesta specificamente e puntualmente le ragioni che sostengono l'affidabilità delle fonti probatorie, la Corte di legittimità tende a ritenere inammissibile o infondato il riesame dei fatti.
  • Elementi oggettivi (es. coincidenza del numero di serie delle banconote) e la valutazione complessiva delle contraddizioni tra versioni diverse possono legittimare la conferma di una condanna anche se mancano rapporti di parentela che il difensore ritenga rilevanti; ciò che conta è il nesso probatorio complessivo e la coerenza delle circostanze con l'imputazione.
  • Chi impugna deve formulare censure specifiche e ben argomentate sulla motivazione e sulle evidenze oggettive: censure vaghe o limitate a aspetti non decisivi (es. unicamente la mancanza di un rapporto di parentela) difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione.

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