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Sentenza

Sentenza del 22/02/2019 n. 5268 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava l'avviso di liquidazione INVIM, con cui l'Ufficio aveva escluso le spese incrementative documentate e determinato un maggiore valore imponibile dell'immobile. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, la mancata comunicazione dell'udienza, la nullità della sentenza della Commissione Tributaria Centrale per motivazione apparente o contraddittoria e ulteriori violazioni relative all'ammissibilità del ricorso, all'ambiguità dell'avviso di accertamento e all'applicazione della disciplina INVIM.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle finanze, poiché dal 2001 la legittimazione processuale spetta all'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla mancata comunicazione dell'udienza, perché il ricorrente non aveva indicato in modo autosufficiente il contenuto delle notifiche e la sede processuale della documentazione. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza della Commissione Tributaria Centrale era nulla per motivazione apparente: si limitava a condividere genericamente la decisione di primo grado senza esaminare le censure, la fattispecie concreta e le ragioni della decisione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1

    "A seguito del trasferimento delle agenzie fiscali ... di tutti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze"

    Dal 1° gennaio 2001, nei contenziosi tributari relativi alle competenze trasferite, il soggetto legittimato a stare in giudizio è l'Agenzia fiscale competente, non il Ministero.

  • D.M. 28 dicembre 2000, art. 1

    Individua il momento di inizio dell'operatività delle Agenzie fiscali, rilevante per il trasferimento della legittimazione processuale.

  • D.P.R. n. 636 del 1972, art. 32-bis

    Disciplina le comunicazioni relative alla trattazione nel processo tributario dell'epoca; la denuncia della loro omissione deve essere formulata indicando puntualmente gli atti e i documenti rilevanti.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in Cassazione la nullità della sentenza o del procedimento, incluso il vizio derivante da motivazione apparente.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Impone che la sentenza contenga una motivazione effettiva; una motivazione meramente apparente, che non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito, determina la nullità della decisione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61

    Richiedono che la sentenza tributaria esponga le censure dell'appellante e le ragioni per cui vengono accolte o respinte; non è sufficiente una generica adesione alla sentenza impugnata.

  • Art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione per relationem è ammissibile solo se consente di individuare chiaramente le ragioni della decisione e dimostra l'effettivo esame delle questioni controverse.

  • D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 6 e 18

    Norme della disciplina INVIM richiamate dal contribuente in relazione alla determinazione dell'incremento imponibile, alle spese incrementative e alla liquidazione dell'imposta; tali questioni non sono state esaminate dalla Cassazione perché assorbite dall'accoglimento del vizio motivazionale.

  • Art. 384 c.p.c.

    Disciplina il rinvio e l'eventuale decisione della causa nel merito da parte della Cassazione; nel caso concreto è stato disposto il rinvio perché occorreva un nuovo esame da parte del giudice tributario.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria è nulla se contiene una motivazione solo apparente, generica o meramente adesiva alla decisione precedente, senza esaminare le specifiche contestazioni dell'appellante.
  • La motivazione per relationem è valida soltanto quando richiama in modo concreto e comprensibile le ragioni della decisione richiamata e dimostra che il giudice ha esaminato le critiche proposte.
  • Chi denuncia in Cassazione un vizio processuale deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando o riproducendo gli atti necessari e precisando dove si trovino nel fascicolo; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • Nei giudizi tributari instaurati dopo il trasferimento delle competenze alle Agenzie fiscali, il ricorso deve essere proposto contro l'Agenzia competente e non contro il Ministero dell'Economia e delle finanze.
  • La cassazione con rinvio per motivazione apparente non comporta automaticamente la vittoria definitiva sulla pretesa fiscale: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia e decidere nuovamente nel merito.
  • Quando la Cassazione accoglie un motivo preliminare o processuale, le ulteriori questioni sostanziali possono essere dichiarate assorbite e dovranno essere eventualmente esaminate dal giudice del rinvio.

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