Sentenza n. 365/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento della Questura di Torino n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia nel 2008 e titolare di permesso di soggiorno rinnovato fino al 2020, ha impugnato il diniego di rinnovo fondato su precedenti condanne penali, tra cui una per estorsione e altre relative alla falsificazione o all'uso indebito di certificati e documenti. Ha dedotto che la Questura avrebbe applicato un automatismo sanzionatorio, senza considerare la sua situazione sociale e lavorativa, la durata del soggiorno in Italia e le gravi conseguenze del diniego. Ha inoltre contestato la mancata valutazione concreta della propria pericolosità sociale e degli elementi favorevoli al mantenimento del titolo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha applicato gli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, rilevando che le condanne riportate dal ricorrente per reati ostativi precludono il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. In presenza di reati direttamente ostativi, la risalenza delle condanne, la disponibilità di un'occupazione regolare e la durata del soggiorno non superano di per sé la preclusione, poiché la valutazione di pericolosità è stata compiuta a monte dal legislatore. L'automatismo può essere derogato in presenza di vincoli familiari qualificati, tali da imporre un bilanciamento tra sicurezza pubblica e tutela della famiglia; nel caso concreto non risultavano vincoli di tale natura né seri motivi umanitari o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali. Il TAR ha comunque rilevato che la Questura aveva svolto anche una valutazione concreta della pericolosità sociale, valorizzando la natura e le modalità dei reati, ritenuti indicative di una personalità violenta e incline alla reiterazione di condotte illecite. La valutazione amministrativa è stata ritenuta immune da vizi logici. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato
La disposizione consente il diniego o la revoca del permesso quando vengono meno i requisiti per il soggiorno e impone, nei casi previsti, la considerazione dei vincoli familiari, dei legami con il Paese d'origine e della durata del soggiorno in Italia.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Non è ammesso in Italia lo straniero [...] che risulti condannato [...] per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale
La norma individua reati ostativi all'ingresso e, in combinazione con l'art. 5, comma 5, fonda la preclusione al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per le condanne rientranti nelle categorie previste.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base dello svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno può fondarsi sulla condanna per reati direttamente ostativi individuati dalla normativa sull'immigrazione, senza che la risalenza della condanna, la disponibilità di un'occupazione regolare o la durata del soggiorno in Italia siano, da sole, sufficienti a superare la preclusione legislativa.
- Quando la condanna riguarda reati direttamente ostativi, la valutazione di pericolosità sociale è compiuta in via generale dal legislatore; l'amministrazione non è quindi tenuta a neutralizzare la preclusione sulla base dei soli elementi di integrazione sociale o lavorativa dello straniero.
- L'automatismo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno può essere derogato quando sussistono vincoli familiari qualificati che impongono una valutazione comparativa tra l'interesse alla pubblica sicurezza e la tutela dei rapporti familiari, nonché nei casi in cui ricorrano seri motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali.
- Anche in presenza di una preclusione legislativa, l'amministrazione può motivare il provvedimento valorizzando concretamente la natura e le modalità dei reati, ai fini della valutazione della pericolosità sociale e della verifica dell'assenza di elementi ostativi di carattere familiare o umanitario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 433/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 434/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 435/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 436/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 437/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 438/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →