Sentenza n. 445/2026 - L'aquila, Sezione 1
per la condanna del Comune di Avezzano alla restituzione, previa rimessione in stato pristino; e per il risarcimento del danno ingiusto da occupazione illegittima degli immobili identificati al catasto terreni del Comune di Avezzano al foglio 22 particelle n. 705, n. 681, n. 1686, n. 1688.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comportamento del Comune consistito nell'occupazione e trasformazione asseritamente illegittima di terreni privati nell'ambito di una procedura espropriativa non conclusa, nonché mancata restituzione dei beni e mancato risarcimento del danno
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'occupazione illegittima di porzioni delle particelle catastali indicate, la restituzione dei beni previa rimessione in pristino e il risarcimento del danno, inizialmente quantificato in euro 453.152,00 e poi riferito a una superficie di 3.357 mq. Hanno dedotto che il Comune, nell'ambito di una procedura espropriativa avviata negli anni Ottanta e mai conclusa con decreto di esproprio né con corresponsione dell'indennità, avrebbe realizzato opere di urbanizzazione primaria, tra cui rete idrica, fognatura, strade e illuminazione pubblica. Hanno inoltre proposto istanza di accesso agli atti ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che non vi fossero comportamenti riconducibili all'esercizio di un pubblico potere, e nel merito ha negato l'occupazione illegittima: la procedura avrebbe riguardato soltanto la realizzazione di reti idriche e fognarie, con imposizione di una servitù, mentre le strade sarebbero state preesistenti, realizzate dai privati e soltanto asfaltate o sistemate dal Comune. Ha inoltre invocato la dicatio ad patriam e il diritto reale di uso pubblico. I ricorrenti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere quanto all'accesso, avendo ricevuto la documentazione disponibile.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione. Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., la giurisdizione esclusiva amministrativa comprende le controversie relative ad atti, provvedimenti, accordi e comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di un pubblico potere in materia di espropriazione per pubblica utilità. La giurisdizione ordinaria resta limitata alle controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennità da occupazione legittima; appartengono invece al giudice amministrativo le domande di accertamento del mancato perfezionamento della procedura espropriativa, restituzione e risarcimento per occupazione illegittima causalmente collegata a un originario provvedimento ablativo. Quanto all'accesso, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il Comune aveva consegnato tutta la documentazione in suo possesso. Nel merito della domanda restitutoria e risarcitoria, il ricorso è stato respinto. Dalla documentazione è emerso che le opere realizzate consistevano nella posa di reti idriche e fognarie e nella sistemazione o asfaltatura di strade preesistenti, senza costruzione ex novo della viabilità. I ricorrenti non hanno assolto l'onere di provare l'occupazione illegittima e l'irreversibile trasformazione del suolo. Le reti idriche e fognarie, interrate e incidenti sulle facoltà di godimento al più mediante una servitù di fatto, non trasformano irreversibilmente il bene; analogamente, la sistemazione di una strada privata già esistente e aperta al pubblico transito non determina l'inemendabile trasformazione del suolo in opera pubblica. Il frazionamento catastale e l'eventuale fusione al demanio stradale non sono stati ritenuti decisivi sul piano della titolarità dominicale. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.
le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa
La giurisdizione amministrativa esclusiva copre le domande restitutorie e risarcitorie derivanti da occupazione illegittima collegata causalmente a una procedura espropriativa, anche se non conclusa con decreto di esproprio; la giurisdizione ordinaria riguarda invece la determinazione e corresponsione dell'indennità da occupazione legittima.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La domanda di accesso proposta nel corso del giudizio è divenuta improcedibile per cessazione della materia del contendere quando l'amministrazione ha consegnato tutta la documentazione disponibile e il ricorrente ha riconosciuto il soddisfacimento della pretesa.
art. 73 c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione al deposito delle memorie delle parti in vista dell'udienza di merito; dal testo non emerge una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- Nelle controversie in materia espropriativa, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende le domande di restituzione e di risarcimento per occupazione illegittima quando il comportamento lesivo sia causalmente riconducibile, anche mediatamente, a un originario provvedimento o procedimento ablativo espressione di un potere amministrativo; resta al giudice ordinario la controversia relativa alla sola determinazione o corresponsione dell'indennità da occupazione legittima.
- Il proprietario che chieda la restituzione e il risarcimento per occupazione illegittima deve provare sia l'occupazione del bene da parte dell'amministrazione sia la sua irreversibile trasformazione; il principio dispositivo, temperato dal metodo acquisitivo, non esonera il ricorrente da tale onere probatorio.
- La realizzazione interrata di reti idriche e fognarie, quando non impedisca l'utilizzo pieno del fondo e incida sulle facoltà dominicali al più mediante una servitù di fatto, non integra di per sé un'irreversibile trasformazione del suolo idonea a fondare una domanda restitutoria o risarcitoria per occupazione acquisitiva.
- La mera sistemazione o asfaltatura di una strada privata preesistente e già aperta al pubblico transito non costituisce costruzione ex novo né determina l'irreversibile trasformazione del suolo in opera pubblica; il frazionamento catastale o l'inserimento dell'area nel demanio stradale non prova, da solo, il trasferimento della proprietà.
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione consegna tutta la documentazione richiesta e il ricorrente riconosce il soddisfacimento della pretesa ostensiva, la domanda di accesso deve essere definita con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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