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Sentenza

Sentenza n. 238/2026 - Salerno, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento prot. n. 8 (privo di data) notificato in data 30.08.2024 con cui il Comune di Salerno (Settore Trasformazione Urbanistica Ed Edilizia – Ufficio Condono) ha espresso il parere contrario e respinto l’istanza di condono, ai sensi dell’art. 31 L. n. 47/85, presentata in data 31.03.1986 ed acquisita al protocollo con n. 31158; nonché, per quanto occorrer possa, di ogni atto presupposto, connesso, collegato e conseguente.

Giustizia amministrativa202401946

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo di condono edilizio relativo all'ampliamento di un appartamento e al mutamento di destinazione d'uso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale, notificato il 30 agosto 2024, con cui è stata respinta per improcedibilità l'istanza di condono presentata nel 1986 ai sensi dell'art. 31 l. n. 47/1985. Ha dedotto, anzitutto, la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990, sostenendo di non avere ricevuto la comunicazione di avvio né il preavviso di diniego presso la propria residenza e domicilio. In via subordinata ha invocato la formazione del silenzio-assenso sull'istanza di condono, con conseguente inefficacia del diniego. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione, per mancata considerazione dell'epoca di realizzazione, della natura e della consistenza degli interventi, nonché la disparità di trattamento rispetto ad altri condomini che avrebbero ottenuto la sanatoria per abusi analoghi. Il Comune ha sostenuto di avere richiesto nel 2021 l'integrazione della documentazione necessaria, di avere notificato il preavviso di diniego nel 2023 e di avere adottato il diniego definitivo dopo l'inutile decorso del termine senza osservazioni o integrazioni.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha accertato, sulla base degli atti, che le garanzie procedimentali erano state pienamente rispettate, escludendo quindi la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990. Ha ritenuto apodittica e non provata l'eccezione relativa alla formazione del silenzio-assenso, rilevando inoltre che il ricorrente, nonostante la richiesta dell'amministrazione, non aveva prodotto le integrazioni documentali necessarie. Ha escluso il difetto di motivazione, poiché il diniego indicava adeguatamente nella mancata integrazione documentale la ragione ostativa alla definizione favorevole della domanda. Ha infine ritenuto assolutamente indimostrata la dedotta disparità di trattamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31 l. n. 47/1985

    Disciplina l'istanza di condono edilizio oggetto del giudizio; il Comune ha respinto la domanda per la mancata produzione della documentazione necessaria.

  • art. 39, comma 4, l. n. 724/1994

    Richiamato dal Comune, insieme all'art. 31 l. n. 47/1985, quale base normativa della documentazione richiesta per la definizione della pratica di condono.

  • art. 2, comma 37, l. n. 662/1996

    Richiamato dal Comune quale fondamento della conseguenza dell'improcedibilità dell'istanza in caso di mancata integrazione documentale.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    Disciplina la comunicazione di avvio del procedimento; il TAR ha ritenuto rispettate le garanzie procedimentali.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Disciplina il preavviso di diniego; il TAR ha ritenuto provata la relativa comunicazione e la mancata presentazione di osservazioni o documenti.

Massime di principio

  • In un procedimento di condono edilizio, la mancata produzione della documentazione richiesta dall'amministrazione per valutare la domanda può impedire la formazione del silenzio-assenso quando il richiedente non dimostri la sussistenza di tutti i presupposti per l'assenso tacito.
  • La contestazione della formazione del silenzio-assenso in materia di condono edilizio deve essere specificamente provata; una deduzione meramente apodittica non è sufficiente.
  • Quando dagli atti risulta che il destinatario ha ricevuto la richiesta di integrazione documentale e il preavviso di diniego, senza presentare osservazioni o integrazioni, non sussiste violazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990.
  • Il diniego di condono è adeguatamente motivato quando individua nella mancata integrazione della documentazione necessaria la ragione ostativa alla definizione favorevole della domanda.
  • La disparità di trattamento non può essere riconosciuta sulla base della mera allegazione dell'esistenza di sanatorie ottenute da altri soggetti, se non sono identificati e provati i provvedimenti comparati e l'effettiva omogeneità delle situazioni.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneEccesso di potere

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