Sentenza n. 1112/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 17.6.2025, n. 210, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Savona, sez. lavoro, 17 giugno 2025, n. 210, passata in giudicato, sul riconoscimento della carta del docente per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, insegnante non di ruolo titolare di contratti a tempo determinato, ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lavoro, 17 giugno 2025, n. 210, passata in giudicato. Il titolo aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente del valore di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, e aveva condannato il Ministero a rilasciarla e ad accreditare complessivamente € 1.500, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo. La ricorrente aveva notificato la decisione presso la sede reale dell’Amministrazione il 17 giugno 2025; il termine dilatorio di 120 giorni era decorso. Il Ministero si è costituito senza contestare né dimostrare l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’assenza di prova dell’adempimento da parte del Ministero, sul quale gravava il relativo onere. Ha ordinato al Ministero di rilasciare la carta del docente e di accreditarvi € 1.500, con i relativi accessori previsti dal titolo esecutivo, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, da attivarsi in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente. Il Ministero è stato condannato a € 500 per spese di lite, oltre accessori di legge e contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 d.lgs. 104/2010
Ritenuto, pertanto, che l’actio iudicati sia fondata e che, quindi, debba ordinarsi all’Amministrazione scolastica il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare esecuzione al giudicato, rilasciando alla ricorrente la carta del docente ed accreditando sulla stessa la somma di € 1.500,00 con i relativi accessori, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione gli atti giuridici e materiali necessari per conformarsi al giudicato, fissando un termine per l’adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Verificato l’avvenuto decorso del termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, avendo la parte ricorrente notificato la decisione presso la sede reale dell’Amministrazione in data 17 giugno 2025;
L’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della decisione presso la sede reale dell’Amministrazione.
art. 2697 c.c.
Considerato che il Ministero, pur costituitosi in giudizio, non ha svolto alcuna contestazione, onde non ha assolto all’onere della prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo azionato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.;
Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che eccepisce o oppone l’adempimento del titolo deve provarlo; in assenza di contestazione e prova, l’inadempimento risulta non superato.
Massime di principio
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle decisioni nei confronti dell’amministrazione, il creditore può agire in ottemperanza, purché la decisione sia stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, spetta all’amministrazione dimostrare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il compimento degli atti necessari a dare esecuzione al giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta, indicando il termine entro cui questi dovrà provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inottemperanza.
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