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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04453/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa per il recupero di IRES, IVA e IRAP relative all’anno 2004, cartella notificata a lui quale coobbligato in quanto ex legale rappresentante di un’associazione sportiva poi estinta. In primo grado il ricorso era stato accolto per asserita tardività dell’accertamento fiscale; in appello, invece, l’Agenzia delle Entrate aveva ottenuto riforma della decisione. Il giudice d’appello ha ritenuto, da un lato, che le doglianze investissero in realtà l’avviso di accertamento presupposto, non tempestivamente impugnato, sicché la cartella era censurabile solo per vizi propri; dall’altro, che, estinta l’associazione, l’unico soggetto obbligato per le obbligazioni iscritte a ruolo fosse l’ex legale rappresentante ai sensi dell’art. 38 c.c. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione dell’intangibilità del giudicato e delle norme sul giudicato sostanziale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente desunto la definitività della pretesa fiscale da una precedente sentenza che aveva dichiarato improponibile il ricorso dell’associazione già estinta, con effetti solo processuali; 2) violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari, sostenendo che l’avviso di accertamento fosse stato notificato presso un domicilio eletto fuori dal comune del domicilio fiscale, in contrasto con l’art. 60 d.P.R. 600/1973, con conseguente inesistenza della notifica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva fondato la decisione solo sulla definitività del giudicato richiamato, ma soprattutto sul fatto che il contribuente aveva ricevuto ritualmente l’avviso di accertamento e non lo aveva impugnato tempestivamente, limitandosi a contestare la successiva cartella, impugnabile solo per vizi propri ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: l’elezione di domicilio fuori dal comune del domicilio fiscale non rende inesistente la notifica, poiché l’art. 60 d.P.R. 600/1973 serve a rendere obbligatoria per l’amministrazione la notifica al domicilio eletto se rispettate le condizioni previste, ma non esclude la validità di una notifica eseguita in quel domicilio secondo le regole generali dell’art. 141 c.p.c.; inoltre non può avvantaggiarsi il contribuente di una nullità da lui stesso causata. La Corte ha anche osservato che, quand’anche i motivi fossero stati fondati, il ricorso non avrebbe comunque potuto essere accolto per la presenza di un’autonoma ratio decidendi non censurata: la responsabilità ex art. 38 c.c. dell’ex rappresentante dell’associazione estinta, idonea da sola a sorreggere la decisione di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma il primo motivo è ritenuto inammissibile perché non coglie la ratio decidendi effettiva

  • art. 2909 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di giudicato, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di pertinenza

  • art. 310 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sulle conseguenze del giudicato/processo, ma senza accoglimento della censura

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sul giudicato formale, ma la doglianza è ritenuta non decisiva

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    la cartella di pagamento è impugnabile solo per vizi propri; le censure sull’atto presupposto vanno fatte valere tempestivamente contro quest’ultimo

  • art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel motivo sulla notificazione, ma non accolto nei termini prospettati

  • art. 49 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel motivo sulla notificazione, senza decisività autonoma nella motivazione

  • art. 50 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel motivo sulla notificazione, senza accoglimento della censura

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    le condizioni per l’elezione di domicilio servono a rendere obbligatoria per l’amministrazione la notifica presso il domicilio eletto; se non rispettate, ciò non impedisce la notifica secondo le regole generali e non comporta inesistenza giuridica

  • art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dal ricorrente per collegare residenza e domicilio fiscale, ma non idoneo a invalidare la notifica nel caso concreto

  • art. 141 c.p.c.

    considerato applicabile in via generale alle notificazioni degli atti impositivi, consentendo la notifica presso il domiciliatario indicato

  • art. 157, comma 3, c.p.c.

    non è ammissibile che la parte tragga vantaggio da una nullità da essa stessa causata

  • art. 38 c.c.

    l’estinzione dell’associazione non esclude la responsabilità dell’ex legale rappresentante per le obbligazioni dell’ente estinto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    norma di inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, specialmente quando la decisione di merito sia sorretta da una motivazione autonoma e decisiva non censurata.
  • La cartella di pagamento impugnata autonomamente è sindacabile solo per vizi propri; i vizi dell’avviso di accertamento presupposto devono essere fatti valere con tempestiva impugnazione di quest’ultimo, ove regolarmente notificato.
  • L’elezione di domicilio del contribuente effettuata fuori dai presupposti dell’art. 60 d.P.R. 600/1973 non determina di per sé l’inesistenza della notificazione dell’atto impositivo presso il domiciliatario indicato, potendo operare la disciplina generale delle notifiche.
  • Non può essere invocata utilmente la nullità della notificazione quando la stessa sia asseritamente riconducibile a una scelta o a un comportamento della stessa parte che eccepisce il vizio.
  • Quando la decisione di merito è fondata su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, per ottenerne la cassazione occorre censurarle tutte e dimostrarne l’erroneità.
  • L’estinzione dell’associazione non elimina, nei limiti dell’art. 38 c.c., la responsabilità dell’ex legale rappresentante per le obbligazioni dell’ente, con conseguente legittimazione a essere destinatario della pretesa iscritta a ruolo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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