Sentenza n. 1977/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Verona, sezione lavoro, n. 36/2024, relativa all’erogazione della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza il 22 novembre 2025, deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Verona, sezione lavoro, n. 36/2024, pubblicata il 23 gennaio 2024, dalla quale derivava il suo credito per la carta docente. Nel corso del giudizio ha comunicato che la somma era stata pagata, chiedendo la declaratoria conseguente e la rifusione delle spese, poiché l’adempimento era intervenuto dopo la proposizione del ricorso. Le Amministrazioni hanno confermato l’erogazione della carta docente il 18 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa creditoria risultava soddisfatta. In applicazione della soccombenza virtuale, ha posto a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito una parte delle spese, rilevando che l’adempimento è avvenuto dopo la notifica del ricorso. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà il Ministero è stato condannato al rimborso di € 400,00, oltre IVA, CPA e spese generali di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il Collegio osserva che, avuto riguardo alla circostanza per cui la pretesa creditoria della ricorrente risulta soddisfatta, il presente giudizio di ottemperanza può essere definito con una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Nel giudizio di ottemperanza, il soddisfacimento della pretesa creditoria nel corso del processo giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuto soddisfacimento della pretesa creditoria durante il processo determina la cessazione della materia del contendere.
- Se l’amministrazione adempie al giudicato dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, la regolazione delle spese può seguire il criterio della soccombenza virtuale; la compensazione può essere disposta in parte in ragione della definizione amministrativa della vertenza.
Come è indicizzato
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