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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07007/2025 del 16/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato davanti alla CTP cartelle di pagamento allegate a un sollecito di pagamento relativo a crediti tributari; la CTP aveva accolto il ricorso e liquidato spese inferiori ai minimi tabellari. In appello la CTR aveva accolto il gravame della contribuente, condannando l'ente resistente alle spese del primo grado, ma disponendo che nulla fosse liquidato per le spese del secondo grado, sul rilievo che la parte appellata non aveva opposto l'appello. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 15 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c. per asserita omessa regolamentazione delle spese del secondo grado; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR, in sostanza, compensato le spese del secondo grado senza soccombenza reciproca e senza specifiche gravi ed eccezionali ragioni, assumendo che la mancata opposizione all'appello non bastasse a giustificare la compensazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che non vi fosse omissione di pronuncia poiché la decisione sulle spese del secondo grado risultava dalla lettura coordinata di motivazione e dispositivo. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla legge e che la mera mancata opposizione all'appello non integra una grave ed eccezionale ragione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito liquidando in favore della contribuente le spese del secondo grado di giudizio nella misura di euro 284,00, oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte intimata.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; la mera mancata opposizione all'appello non è sufficiente.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude il vizio di omessa pronuncia quando la decisione risulti comunque dalla lettura coordinata di motivazione e dispositivo.

  • art. 93 c.p.c.

    È richiamato per l'attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per censurare l'asserita omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione della disciplina sulla compensazione delle spese.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    È richiamato in via analogica/interpretativa per ribadire che le ragioni di compensazione devono essere gravi, eccezionali ed esplicitamente motivate, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la statuizione sulle spese va valutata considerando congiuntamente motivazione e dispositivo; non sussiste omissione di pronuncia se la regolazione, pur sintetica o incompleta nel dispositivo, è desumibile dal complesso della sentenza.
  • La compensazione totale o parziale delle spese nel processo tributario è ammissibile solo nei casi tipizzati dalla legge; fuori dalla soccombenza reciproca, occorre l'esplicitazione di gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la deroga al criterio della soccombenza.
  • La mera mancata costituzione o mancata opposizione dell'appellato non costituisce, di per sé, grave ed eccezionale ragione idonea a sorreggere la compensazione delle spese.
  • Se la causa è decisa integralmente in sede di legittimità e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza limitatamente al capo sulle spese e provvedere direttamente alla liquidazione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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