Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6261/2022 del 22/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 25/02/2021 che aveva respinto il reclamo di Ligato avverso la proroga, disposta con decreto ministeriale del 9/01/2018, del regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. Il Tribunale aveva ritenuto sussistente il pericolo che Ligato mantenesse contatti con il contesto mafioso di provenienza, valorizzando il ruolo direttivo che lo stesso aveva ricoperto nella organizzazione Lubrano-Ligato, la perdurante operatività del gruppo e l'assenza di indicatori di ravvedimento. Il ricorrente deduceva erronea applicazione di legge e carenza di motivazione, sostenendo che i fatti a lui addebitati erano datati e che il Tribunale si era limitato a riprodurre la sua biografia criminale senza un concreto apprezzamento critico dei motivi di reclamo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti o manifestamente infondati. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione adeguata e comprensibile, indicando ragioni logiche per ritenere il persistere del rischio di mantenimento di contatti con il contesto criminale (ruolo di vertice, operatività del gruppo, assenza di segnali di ravvedimento). La Corte ha richiamato la natura preventiva del regime 41-bis e la giurisprudenza della Corte EDU (Provenzano c. Italia) che ammette la misura se adeguatamente motivata. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    Regime differenziato di trattamento carcerario di natura amministrativa e preventiva volto a inibire e regolare i contatti del detenuto con il contesto criminale di provenienza; legittimo se adeguatamente motivato e proporzionato.

  • art. 41-bis co. 2 sexies ord. pen.

    Limita l'appello in Cassazione contro le decisioni del Tribunale di Sorveglianza sulle misure 41-bis alla sola questione di violazione di legge; la Corte può sì valutare l'assoluta carenza di motivazione (mancanza totale dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati), ma non riesaminare i fatti nel merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e, in caso di ricorso inammissibile per colpa, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende; applicata per la condanna a versare euro 3.000.

  • art. 3 Conv. (Corte EDU)

    "La Corte riconosce gli argomenti del Governo sulle finalità puramente preventive e di sicurezza - piuttosto che punitive - del regime carcerario speciale in questione, e il suo obiettivo di separare i contatti tra detenuti e le loro reti criminali [...]" (cit. da Provenzano c. Italia, par.150 e par.147)

    La giurisprudenza europea ammette la compatibilità del regime 41-bis con l'art. 3 CEDU quando sussiste adeguata giustificazione e motivazione circa la sua imposizione o proroga; la valutazione della durata e delle circostanze è caso per caso.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro ordinanze che confermano la proroga del 41-bis è ammesso solo per violazione di legge: per avere successo occorre dimostrare un vizio giuridico o una totale carenza di motivazione, non contestare semplicemente il giudizio di fatto.
  • La motivazione è adeguata quando il giudice illustra un percorso logico che collega elementi fattuali (ruolo nell'organizzazione, operatività del gruppo, assenza di ravvedimento) al rischio di mantenimento di contatti: tale valutazione è di fatto e difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • Non è richiesto dimostrare la perdurante e attiva appartenenza al gruppo criminale: basta la sussistenza di elementi che ragionevolmente facciano presumere il mantenimento di contatti in caso di trattamento ordinario.
  • In procedure analoghe la difesa dovrebbe concentrare le censure su profili di diritto e di motivazione (es. illogicità manifesta, omissione di elementi decisivi) e produrre prove concrete di ravvedimento o di rottura dei contatti (documentazione di attività rieducative, assenza di contatti documentati, elementi che attestino la cessazione dell'operatività del gruppo).
  • La Corte EDU richiede una valutazione caso per caso della durata e della giustificazione del regime: un dossier completo su fatti sopravvenuti, efficaci misure di ravvedimento e realtà locale può aiutare a impugnare proroghe prolungate quando la motivazione non è adeguata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.