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Sentenza

Sentenza n. 84/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza in relazione alla Sentenza del Tribunale di Monza - Sez. Lavoro, n. 233/2024, pubbl. il 21.3.2024, emessa nell'ambito del procedimento R.G.L. n. 1996/2023.

Giustizia amministrativa202502384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che riconosceva il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 233/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 14 giugno 2024, non era stata eseguita. Il titolo giudiziale condannava il Ministero a corrispondere euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Sono state inoltre chieste la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero non ha adeguatamente contestato la pretesa. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, era decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando il pagamento, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, delle somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato. Il giudice ha precisato che i conteggi della ricorrente relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione: la misura e la decorrenza degli interessi devono essere verificate secondo il titolo giudiziale, la legge e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Sono dovuti anche gli ulteriori accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione, se fondati sul titolo, nonché gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti di legge. Non è stata riconosciuta la somma richiesta a titolo di penalità ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivarsi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti contabili necessari entro 120 giorni, senza compenso. Le spese di lite sono state integralmente compensate, anche perché, in relazione al medesimo giudicato, erano già stati proposti due distinti ricorsi per ottemperanza e il primo era stato accolto con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora richiesta dalla ricorrente non è stata riconosciuta; la sentenza non espone una motivazione specifica ulteriore sul diniego.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Costituisce, secondo il titolo ottemperando, il riferimento per interessi o rivalutazione dalla data in cui sorge il diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    La misura e la decorrenza degli interessi devono essere determinate in concreto in conformità al titolo giudiziale e alle disposizioni civilistiche applicabili; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.

  • art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.

    L'attestazione del passaggio in giudicato documenta l'efficacia del titolo ai fini dell'ottemperanza.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Il contributo unificato resta dovuto, se previsto dalla legge, nonostante la compensazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario non ha natura costitutiva del credito, ma è finalizzato a renderne effettivo il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già effettuati.
  • Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l'amministrazione debitrice; l'importo dovuto deve essere verificato in concreto secondo il contenuto del titolo giudiziale e i criteri legali applicabili, inclusi quelli sulla misura e decorrenza degli interessi.
  • Prima di promuovere l'azione esecutiva nei confronti di un'amministrazione statale per il pagamento di somme di denaro deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In caso di persistente inottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di determinare definitivamente l'importo dovuto e di adottare, direttamente o tramite funzionari delegati, gli atti contabili necessari all'esecuzione del giudicato; quando tale attività rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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