Ordinanza n. 11340/2026 - Roma, Sezione 3B
Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 6548/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Giordano, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 3519/2024, pubblicata in data 05/06/2024, notificata in data 05/12/2024, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione del giudicato civile relativo alla ricostruzione della carriera e alla liquidazione delle somme dovute
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato costituito da una sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, chiedendo anche la fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nel corso del giudizio, il Ministero ha documentato l'adozione di due decreti di ricostruzione della carriera in esecuzione del giudicato, precisando tuttavia che la liquidazione del credito era ancora in corso presso la Ragioneria territoriale dello Stato. Il Ministero ha inoltre rappresentato l'avvenuta instaurazione, dopo il deposito del ricorso, di una procedura di pignoramento relativa al medesimo credito. Ha quindi chiesto il rinvio della camera di consiglio per poter comprovare l'avvenuta liquidazione. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente chiarimenti scritti sia sulle attività di ottemperanza intraprese sia sulla procedura di pignoramento avviata durante la pendenza del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza né deciso sulla richiesta di astreinte. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla parte ricorrente di depositare entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza chiarimenti scritti sulle attività di ottemperanza e sulla procedura di pignoramento relativa al medesimo credito. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 settembre 2026, anche per consentire al Ministero di comprovare l'eventuale avvenuta liquidazione del credito. La decisione è quindi interlocutoria e non contiene un accertamento definitivo sull'integrale esecuzione del giudicato, sull'eventuale residua inerzia dell'Amministrazione o sulla spettanza della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato o per ogni ritardo nell'esecuzione; il TAR non decide ancora su tale richiesta.
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