Cassazione Penale, Sentenza n. 1082/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la ritenuta responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva e documentale: sosteneva che molte condotte contestate erano anteriori al suo incarico o riconducibili al precedente legale rappresentante, che la svalutazione e la svendita delle merci erano giustificate dalla natura stagionale degli articoli, che la rinuncia al credito verso la partecipata Moa Charter era dovuta all'inutilità dell'azione e non a distrazione, e che aveva depositato documentazione sufficiente a ricostruire la situazione patrimoniale; chiedeva inoltre la derubricazione, in subordine, a bancarotta semplice documentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in parte rigettato i rilievi del ricorrente con riguardo alla bancarotta patrimoniale distrattiva, ritenendo fondati gli accertamenti sulla mancata giustificazione della perdita di beni e sulla rinuncia al credito verso la partecipata come distrazione. Tuttavia la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, ritenendo la motivazione della Corte territoriale apparente circa il dolo documentale: la sentenza non ha adeguatamente valutato la documentazione depositata, non ha analizzato compiutamente la contestazione sulla possibile derubricazione a bancarotta semplice documentale e non ha dimostrato l'intenzionalita necessaria per la fattispecie fraudolenta; ha quindi disposto un nuovo esame da parte di altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, con riflessioni anche sulla rideterminazione della pena in caso di nuovo accertamento.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare
art. 216, comma primo, n. 2, legge fall.
Per la bancarotta fraudolenta documentale il dolo generico deve essere desunto con metodo logico-inferenziale dalle modalità della condotta; non basta la mera constatazione che lo stato delle scritture non consente la ricostruzione patrimoniale (elemento materiale), occorre dimostrare l'intenzionalita nel rendere impossibile la ricostruzione.
art. 217, comma 2 legge fallimentare
art. 217, comma secondo, legge fall.
La bancarotta semplice documentale punisce la condotta materiale di rendere difficoltosa o impossibile la ricostruzione del patrimonio senza la specifica valutazione del dolo; la differenziazione rispetto alla fattispecie fraudolenta richiede valutazione dell'elemento soggettivo e delle modalità della condotta.
art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare
art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall.
Le pluralita di condotte tipiche di bancarotta nello stesso fallimento mantengono autonomia di reato e danno luogo a concorso di reati; ai fini sanzionatori si applica il cumulo giuridico previsto da questa norma, che disciplina una continuazione speciale per i reati fallimentari.
art. 81 cod. pen.
La norma generale sulla continuazione è richiamata in rapporto alla disciplina speciale di cui all'art. 219 legge fallimentare; la Corte evidenzia che l'art. 219 deroghe rispetto all'art. 81 nell'ambito dei reati fallimentari.
Massime di principio
- Per la bancarotta patrimoniale distrattiva, l'assenza o la mancata giustificazione della destinazione di beni presenti al momento del fallimento può legittimamente far presumere la distrazione, salvo prova contraria concreta da parte dell'imprenditore.
- Per la bancarotta documentale fraudolenta non basta la mera impossibilita di ricostruire il patrimonio: il giudice deve ricavare il dolo dalle modalità della condotta (es. distruzione intenzionale, occultamento mirato) e non dedurlo automaticamente dal deposito parziale dei libri obbligatori.
- Se il difensore produce documentazione contabile o bilanci finali di liquidazione, il giudice deve valutare in motivazione se tale documentazione sia compatibile con l'accertamento di distruzione o occultamento intenzionale; in caso contrario occorre esaminare la possibile derubricazione a fattispecie semplice.
- Le condotte anteriori all'assunzione della carica devono essere valutate separatamente: la responsabilita personale del liquidatore non puo essere estesa a fatti compiuti da predecessori senza specifiche prove della sua partecipazione o consapevolezza.
- Quando sono contestati piu fatti di bancarotta nel medesimo fallimento, ciascuno va accertato nella sua autonomia e, se ritenuto integrato, concorre al cumulo giuridico previsto dall'art. 219 legge fallimentare; il giudice deve considerare l'impatto anche sulla determinazione della pena.
- In sede di impugnazione è efficace censurare sia la mancanza di adeguata motivazione sulla sussistenza del dolo che la mancata valutazione della eventuale derubricazione a ipotesi meno grave; la Cassazione richiede che tali questioni siano affrontate esplicitamente dal giudice di merito.
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