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Sentenza

Sentenza n. 785/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza: - al giudicato di cui alla sentenza n. 700, pubblicata il 19 settembre 2024, del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, n. 700/2024, relativa al pagamento della retribuzione professionale docenti e delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 700/2024 del Tribunale di Crotone, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici indicati nel giudizio e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, nonché delle spese processuali. Nonostante la richiesta di pagamento del 20 settembre 2024, il Ministero è rimasto inerte. La ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che era decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza e che permaneva l’inadempimento dell’amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Crotone entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, con ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione sostitutiva, inclusi gli atti necessari e le eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell’eventuale attività commissariale sono state poste a carico dell’amministrazione inadempiente, ritenendole comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e applicando analogicamente l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissandola nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, a decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 828,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; il TAR lo ha applicato a fronte dell’inadempimento del Ministero rispetto alla condanna al pagamento di somme di denaro.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto è stata determinata nella misura degli interessi legali mensili, cumulativamente rispetto agli interessi dovuti in base alla sentenza da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    La disciplina secondo cui le spese dell’attività commissariale sono comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, prevista per l’ottemperanza ai decreti decisori ex legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, legge n. 208/2015

    Ha introdotto la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, utilizzata dal TAR quale fondamento dell’applicazione analogica relativa alle spese commissariali.

  • art. 7 CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola

    È la disposizione contrattuale posta dal giudicato del Tribunale di Crotone a fondamento del diritto della docente alla retribuzione professionale docenti.

Massime di principio

  • Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione di una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, il persistente inadempimento consente al creditore di proporre l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia, anche mediante l’adozione degli atti contabili necessari all’esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e aggiungendosi agli interessi già dovuti in forza della pronuncia da eseguire, in ragione della distinta funzione sanzionatoria dell’istituto.
  • La pubblica amministrazione può eseguire spontaneamente il giudicato anche dopo la nomina o l’insediamento del commissario ad acta, finché il commissario non abbia concretamente provveduto.
  • Le spese dell’attività di un commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente e, per analogia, ritenute comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale secondo la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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