Cassazione Civile, Ordinanza n. 11297/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda di alienazioni immobiliari connessa a un precedente preliminare di vendita e appalto: una società aveva promesso in vendita a un’altra società un terreno edificabile e, contestualmente, la realizzazione di un centro commerciale; successivamente aveva stipulato un diverso preliminare e poi venduto il medesimo terreno a una terza società, la quale lo aveva poi rivenduto, in parte, alla società originaria promissaria acquirente. La curatela del fallimento della società venditrice originaria aveva chiesto di dichiarare inefficaci, ai sensi dell’art. 66 l. fall. e dell’art. 2901 c.c., entrambe le alienazioni successive al preliminare, assumendone la natura pregiudizievole per la massa. Il Tribunale e poi la Corte d’appello avevano accolto la domanda del fallimento. In cassazione la società acquirente proponeva tre motivi, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., dell’art. 66 l. fall. e dell’art. 115 c.p.c., sostanzialmente contestando il riparto dell’onere probatorio e la valutazione degli elementi posti a base dell’azione revocatoria/fallimentare. Prima dell’esame dei motivi, però, la Corte ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso perché il ricorso notificato era stato depositato oltre il termine di venti giorni dalla notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso. Ha accolto l’eccezione del fallimento controricorrente e ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, rilevando che il deposito era avvenuto il 29 luglio 2021 a fronte di una notificazione del ricorso eseguita il 6 luglio 2021, quindi oltre il termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del fallimento controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 66 l. fall.
Richiamato come base dell'azione proposta dalla curatela per far dichiarare inefficaci gli atti di disposizione compiuti dalla società poi fallita.
art. 2901 c.c.
Richiamato insieme all'art. 66 l. fall. quale fondamento dell'azione revocatoria esercitata nei confronti delle alienazioni immobiliari.
art. 2697 c.c.
Invocato dalla ricorrente per contestare il riparto dell'onere della prova e la valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 369, primo comma, c.p.c.
Applicato dalla Corte per dichiarare l'improcedibilità del ricorso, essendo il deposito avvenuto oltre il termine di venti giorni dalla notificazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di definizione sfavorevole del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato in relazione all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Cass. Sez. Un. 23535 del 2019
Citata per il principio sul versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di improcedibilità o definizione sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso notificato oltre il termine di venti giorni dalla notificazione determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c., precludendo l'esame dei motivi di impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per ragioni processuali, la Corte non procede allo scrutinio del merito delle censure relative alla revocatoria o al riparto dell'onere della prova.
- In caso di improcedibilità del ricorso per cassazione, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11224/2025 del 29/04/2025
- ordinanza_civile · 29 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11225/2025 del 29/04/2025
- ordinanza_civile · 29 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11226/2025 del 29/04/2025
- ordinanza_civile · 29 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11229/2025 del 29/04/2025
- ordinanza_civile · 29 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11231/2025 del 29/04/2025
- ordinanza_civile · 29 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11232/2025 del 29/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →