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Sentenza

Sentenza n. 344/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione a) del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Basilicata Potenza Ufficio I prot. 114 del 6 agosto 2024 di approvazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso bandito con DDG MIM 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso AJ56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado pianoforte, in uno alla allegata graduatoria per la Regione Puglia nella parte in cui compare, quale unica vincitrice per la predetta Regione, la candidata Di Lecce Cristina con punti 246 di cui 50 per titoli; b) della comunicazione del 12 settembre 2024, pervenuta a mezzo pec a seguito di istanza di accesso ai documenti amministrativi, con la quale veniva rappresentato che l’unico candidato compreso tra il punteggio di 238 della ricorrente ed il punteggio 246 della controinteressata è Lapedota Sergio con punti 240,75; c) della scheda di valutazione dei titoli della controinteressata Di Lecce Cristina ottenuta a seguito di istanza di accesso ai documenti amministrativi del 14 agosto 2024, nella parte in cui veniva assegnato il punteggio di 50 anziché il punteggio corretto di 37,5; d) della scheda di valutazione dei titoli del controinteressato Lepedota Sergio ottenuta a seguito di istanza di accesso ai documenti amministrativi del 13 settembre 2024, nella parte in cui veniva assegnato il punteggio di 42,75, anziché il punteggio corretto di 35,25; e) della nota dell’USR Puglia Direzione Generale di Bari prot. 45974 del 14 agosto 2024, quale atto conseguenziale ai precedenti, nella parte in cui alla controinteressata Di Lecce Cristina, quale vincitrice del concorso de quo, veniva assegnata la Provincia di Barletta; f) del decreto dell’Ufficio III AT Bari prot. 30809 del 20 agosto 2024, quale ulteriore atto conseguenziale a quelli sopra indicati, nella parte in cui alla controinteressata Di Lecce Cristina quale vincitrice del concorso de quo veniva assegnata la sede dell’Istituto Garibaldi – Leone di Trinitapoli; g) quale ulteriore atto conseguenziale, del contratto di lavoro a t.i. sottoscritto dalla controinteressata Di Lecce Cristina di estremi ignoti; h) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali e dei relativi procedimenti di contenuto ed estremi ignoti, se lesivi.

Giustizia amministrativa202401324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito e atti conseguenziali del concorso per la classe AJ56, nella parte in cui individuavano un'altra candidata quale unica vincitrice e le assegnavano provincia, sede e contratto a tempo indeterminato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, collocata con 238 punti, contestava la graduatoria relativa all'unico posto disponibile nella Regione Puglia, nella quale la controinteressata risultava vincitrice con 246 punti e un altro candidato conseguiva 240,75 punti. Deduceva violazione dell'allegato B al d.m. 205/2023 ed eccesso di potere nella valutazione dei titoli della vincitrice, sostenendo che i sei premi dichiarati avrebbero dovuto essere valutati soltanto per i tre riferiti alla classe AJ56 e comunque entro il limite massimo di 7,50 punti, anziché per 22,50 punti; contestava inoltre l'attribuzione di 25 punti per il superamento di due precedenti concorsi relativi alle classi AJ55 e A030, ritenendo valutabile soltanto il concorso relativo alla specifica classe AJ56. In relazione all'altro candidato, deduceva la duplicazione del punteggio per un diploma accademico coincidente con il titolo di accesso, con conseguente riduzione del punteggio da 42,75 a 35,25. Chiedeva l'annullamento degli atti e il proprio subentro quale vincitrice. La controinteressata eccepiva tardività e inammissibilità per mancata produzione dei titoli della ricorrente; tali eccezioni non sono state esaminate perché il ricorso è stato respinto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo legittima la valutazione dei titoli della vincitrice. Quanto ai premi, dalla documentazione dell'Amministrazione risultava che erano stati effettivamente riconosciuti soltanto 7,50 punti, nel rispetto del limite previsto dall'allegato B e considerando i soli premi pertinenti allo strumento pianoforte. Quanto ai precedenti concorsi, il giudice ha distinto la nozione di "specifico posto" da quella di "specifica classe di concorso": la prima riguarda il posto comune, contrapposto al posto di sostegno, e comprende l'insegnamento del medesimo strumento musicale anche se impartito in diverso grado scolastico. Pertanto, era legittimo attribuire 12,50 punti per il concorso relativo alla classe AJ55, concernente il pianoforte nella scuola secondaria di secondo grado; nessun punteggio era invece stato riconosciuto per la classe A030, non riferita allo strumento pianoforte. In ogni caso, il punteggio complessivo dei titoli era stato contenuto nel limite massimo di 50 punti. Le censure concernenti il punteggio dell'altro candidato sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse: anche una sua eventuale riduzione non avrebbe inciso sulla posizione della ricorrente, poiché, essendovi un solo posto e una graduatoria dei vincitori limitata ai posti banditi, il candidato sarebbe rimasto escluso e non avrebbe potuto determinare alcuno scorrimento utile. Il giudice ha inoltre rilevato che la differenza tra ricorrente e vincitrice dipendeva esclusivamente dal punteggio della prova scritta, non contestato e non sindacabile in assenza di specifiche censure. Spese integralmente compensate per la peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • allegato B, punto B.2.2, d.m. 205/2023

    3,75 punti per ciascun premio conseguito in concorsi nazionali o internazionali relativi allo specifico strumento, con limite massimo di 7,50 punti

    La commissione deve considerare soltanto i premi pertinenti allo specifico strumento e rispettare il limite massimo di 7,50 punti per tale tipologia di titoli.

  • allegato B, punto B.4.1, d.m. 205/2023

    La locuzione riguarda il posto comune, contrapposto al posto di sostegno, e non coincide necessariamente con la specifica classe di concorso; comprende il superamento di un concorso relativo al medesimo strumento musicale anche se riferito a un diverso grado scolastico.

  • allegato B, punto B.4.6, d.m. 205/2023

    La disposizione vieta la doppia valutazione del medesimo titolo di studio; la relativa censura, tuttavia, è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse concreto.

  • art. 9, comma 1, DDG MIM 2575/2023

    la graduatoria di merito è composta esclusivamente dai vincitori in numero pari ai posti banditi

    Quando è previsto un unico posto, la riduzione del punteggio di un candidato non vincitore non produce utilità per un'altra candidata se il candidato resta comunque escluso e non è previsto uno scorrimento rilevante ai fini della controversia.

Massime di principio

  • Nella valutazione dei titoli concorsuali, la locuzione "specifico posto" non è necessariamente sinonimo di "specifica classe di concorso": ove la disciplina distingua le due espressioni, lo specifico posto può riferirsi al posto comune, contrapposto al sostegno, e comprendere l'insegnamento del medesimo strumento o materia in diversi gradi scolastici.
  • Il limite massimo previsto dalla tabella di valutazione per una determinata categoria di titoli deve essere rispettato anche quando la sommatoria dei titoli dichiarati produce un punteggio teorico superiore; la legittimità della valutazione va verificata sul punteggio effettivamente riconosciuto dalla commissione, non su quello meramente risultante dalla sommatoria dichiarata.
  • La contestazione del punteggio attribuito a un candidato collocato in posizione intermedia è inammissibile per carenza di interesse quando la sua eventuale riduzione non consentirebbe al ricorrente di conseguire il bene della vita richiesto, perché il vincitore risulta comunque legittimamente collocato davanti al ricorrente e il candidato resterebbe escluso da una graduatoria limitata ai posti banditi.
  • La valutazione delle prove concorsuali rientra nella discrezionalità tecnica della commissione e non è sindacabile in giudizio se non è oggetto di specifiche censure, essendo il giudice amministrativo privo del potere di sostituire la propria valutazione a quella dell'organo tecnico.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

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