Cassazione Penale, Sentenza n. 25285/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva sulla legittimità della limitazione degli orari di cottura dei cibi imposta ai detenuti sottoposti al regime 41-bis. D'Avola aveva chiesto di poter acquistare gli stessi generi alimentari dei detenuti comuni e di poter cucinare anche al di fuori delle fasce orarie previste dalla circolare del 12 novembre 2018. Il Ministero contestava la decisione del Tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto ingiustificata la differenziazione degli orari per i detenuti 41-bis, sostenendo che il Tribunale non aveva valutato correttamente la concreta struttura dell'istituto (sezioni 41-bis e una sezione "Nuovi Giunti" con pochi detenuti addetti a lavori nelle sezioni speciali) e le diverse esigenze organizzative che giustificherebbero una regolazione differenziata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e ha confermato l'orientamento secondo cui la compressione di diritti individuali dei detenuti 41-bis (quale la facoltà di acquistare e cucinare generi alimentari) è ammissibile solo se funzionale al perseguimento e consolidamento delle finalità preventive e di sicurezza proprie del regime differenziato. L'Amministrazione non ha dimostrato che la limitazione degli orari fosse necessaria a tali fini: ha esposto esigenze organizzative (sovrapposizione di orari, concentrazione di esalazioni, composizione delle sezioni) ma non ha spiegato perché tali esigenze giustificassero una limitazione proprio per i detenuti 41-bis e non per i detenuti comuni che fruiscono della stessa facoltà. Pertanto il ricorso del Ministero è stato respinto e l'ordinanza favorevole a D'Avola, nella parte impugnata, è stata confermata.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen.
La Corte ha interpretato che il regime 41-bis consente limitazioni di diritti individuali solo se tali limitazioni sono funzionali al perseguimento e al consolidamento dell'ordine e della sicurezza; se la limitazione non risponde a questa necessità, il trattamento ordinario deve essere ripristinato.
art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
Citato dal Ministero nel motivo di impugnazione; dalla sentenza si evince che le norme organizzative e disciplinari richiamate non sollevano l'Amministrazione dall'onere di dimostrare la necessità della compressione del diritto del detenuto in funzione delle finalità di sicurezza del 41-bis.
art. 1 Ord. pen.
Riferimento normativo generale alla disciplina penitenziaria: la Corte richiama il principio della funzione rieducativa e della necessità di bilanciamento tra diritti individuali e esigenze di sicurezza.
art. 35 Ord. pen.
Richiamato come parte della cornice normativa penitenziaria; la Corte applica i principi di proporzionalità e motivazione delle misure che incidono sui diritti dei detenuti.
art. 13 d.P.R. 230 del 2000
Norma regolamentare di riferimento citata dal Ministero; la Corte osserva che richiamare regolamenti interni non è sufficiente se non è dimostrata la connessione con le finalità di sicurezza del 41-bis.
Circolare del 12 novembre 2018 (atto amministrativo)
La circolare stabiliva fasce orarie per la cottura; la Corte considera che l'applicazione differenziata della circolare ai detenuti 41-bis richiede una motivazione concreta che leghi la limitazione alla preservazione dell'efficacia preventiva del regime.
Massime di principio
- Le limitazioni di diritti individuali per i detenuti sottoposti al 41-bis sono ammissibili solo se espressamente funzionali al perseguimento delle finalità preventive e di sicurezza proprie del regime; mere esigenze organizzative non sono di per sé sufficienti.
- In caso di disparità di trattamento rispetto ai detenuti comuni, l'Amministrazione penitenziaria ha l'onere di fornire motivazioni concrete e specifiche che colleghino la misura restrittiva alle esigenze di ordine e sicurezza.
- I provvedimenti che incidono su diritti come la possibilità di acquistare e cucinare cibi devono superare il test di proporzionalità: devono essere necessari, adeguati e il meno invasivi possibile rispetto all'obiettivo di sicurezza.
- Se la regola di disciplina interna (es. fasce orarie) non è applicata uniformemente, il giudice verifica se la differenziazione è giustificata da ragioni connesse al regime speciale; in mancanza di tale giustificazione, prevale il trattamento ordinario.
- Per l'Amministrazione è consigliabile documentare concretamente le criticità organizzative e di sicurezza (con dati, rilievi specifici, alternative esplorate) ogniqualvolta si imponga una limitazione esclusiva a detenuti 41-bis.
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