Sentenza n. 11846/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto emesso dalla Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Infrastrutture e Reti di Trasporto in data 9 ottobre 2024, n. 1348, con cui è stata disposta l’interdizione temporanea della ricorrente dalla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 94, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale della serie procedimentale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di interdizione temporanea dalla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, adottato a seguito di un provvedimento di sospensione dell’attività
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto ministeriale del 9 ottobre 2024, adottato ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, conseguente a un provvedimento di sospensione emesso dall’autorità sanitaria il 5 giugno 2024 per la mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza. La sospensione è stata revocata il 10 ottobre 2024, con efficacia dalla data del verbale di sospensione e per tutto il periodo della stessa. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 14 d.lgs. n. 81/2008, dell’art. 3 l. n. 241/1990 e della circolare ministeriale n. 1733 del 3 novembre 2006, lamentando l’adozione tardiva del decreto, intervenuta 126 giorni dopo l’accertamento, oltre il termine di 45 giorni, nonché la lesione dell’affidamento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e seguenti l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e violazione delle garanzie partecipative. Con il terzo motivo ha prospettato, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008 per contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 Cost., sotto i profili della proporzionalità, ragionevolezza e buona amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l’interdizione prevista dall’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008 abbia natura vincolata, dovuta e meramente ricognitiva di un divieto direttamente stabilito dalla legge. Il termine indicato dalla circolare ministeriale per l’istruttoria non è perentorio e il suo superamento non incide sulla legittimità dell’atto. L’interdizione può quindi essere adottata anche dopo la cessazione dell’efficacia della sospensione, purché la sua efficacia sia limitata al periodo in cui la sospensione ha effettivamente operato. Nel caso concreto il decreto ha correttamente circoscritto l’interdizione dal 5 giugno al 10 ottobre 2024. Né l’adempimento delle prescrizioni né il pagamento dell’oblazione privano autonomamente di efficacia la sospensione, spettando all’autorità competente adottare un espresso provvedimento di revoca. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso l’applicazione dell’art. 7 l. n. 241/1990, trattandosi di un atto vincolato e dovuto, privo di margini di discrezionalità. Quanto al terzo motivo, la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata: la misura, essendo temporanea e specificamente limitata, è coerente con i principi di proporzionalità e ragionevolezza e tutela interessi pubblici preminenti, quali salute e ambiente. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti
La norma impone un divieto temporaneo e vincolato di contrattazione per tutto il periodo di efficacia della sospensione; il provvedimento ministeriale che lo formalizza ha natura dovuta e meramente ricognitiva e può essere adottato anche successivamente, purché l’efficacia sia limitata al periodo effettivo di sospensione.
art. 7 l. n. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’adozione di un atto vincolato e dovuto, privo di margini di discrezionalità.
art. 3 l. n. 241/1990
La censura riferita all’obbligo di motivazione è stata respinta nel contesto della qualificazione dell’interdizione come atto meramente ricognitivo di un divieto direttamente previsto dalla legge.
art. 97 Cost.
Il provvedimento interdittivo, in quanto temporaneo, vincolato e diretto alla tutela di interessi pubblici preminenti, è stato ritenuto coerente con i principi di buon andamento e imparzialità.
art. 3 Cost.
La disposizione è stata richiamata nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata.
art. 41 Cost.
La limitazione temporanea della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione è stata ritenuta compatibile con la libertà di iniziativa economica, in ragione della tutela di interessi pubblici preminenti.
Massime di principio
- L’interdizione a contrarre prevista dall’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, conseguente alla sospensione dell’attività, costituisce una misura vincolata, dovuta e meramente ricognitiva di un divieto direttamente stabilito dalla legge, non un’autonoma sanzione discrezionale.
- Il provvedimento ministeriale che formalizza l’interdizione può essere adottato anche dopo la cessazione dell’efficacia della sospensione, purché ne circoscriva l’efficacia al periodo in cui la sospensione ha effettivamente operato.
- Il termine previsto da una circolare ministeriale per l’istruttoria propedeutica all’adozione dell’interdizione, ove non espressamente qualificato come perentorio, non determina l’illegittimità del provvedimento adottato oltre tale termine.
- L’adempimento delle prescrizioni impartite e il pagamento dell’oblazione non fanno venir meno automaticamente l’efficacia della sospensione; a tal fine è necessario il provvedimento espresso dell’autorità competente.
- Per l’adozione di un provvedimento vincolato e dovuto, privo di margini di discrezionalità, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990.
- Una misura interdittiva temporanea e specificamente delimitata, diretta a tutelare salute e ambiente, è compatibile con i principi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza, buon andamento e libertà di iniziativa economica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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