Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 75/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 208/2024 del Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, pubblicata il 23/07/2024 nella causa RG n. 599/2023.

Giustizia amministrativa202502082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata o parziale esecuzione della sentenza n. 208/2024 del Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, con riferimento al pagamento delle somme liquidate in favore dei ricorrenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, pubblicata il 23 luglio 2024. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha corrisposto a una delle ricorrenti, Roberta Procida, le somme spettanti in dipendenza del giudicato. Per tale posizione è stata quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere. Gli altri ricorrenti hanno insistito per l'esecuzione del giudicato e per la condanna dell'Amministrazione alle spese, anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale, deducendo la persistente mancata corresponsione delle somme loro liquidate dal giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di Roberta Procida, poiché l'Amministrazione aveva provveduto al pagamento nel corso del giudizio. Per le restanti posizioni ha accolto la domanda di ottemperanza e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Novara e di pagare le somme liquidate in favore degli altri quattro ricorrenti entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione. Il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, affinché provveda in sostituzione dell'Amministrazione in caso di inutile decorso del termine. Le spese di lite, liquidate in euro 1.300 oltre accessori, nonché il contributo unificato alle condizioni di legge, sono state poste a carico del Ministero, che aveva dato esecuzione solo parziale al titolo e soltanto dopo la proposizione del ricorso; è stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata; la disposizione è stata applicata alla posizione della ricorrente già pagata.

  • art. 93 c.p.c.

    È stato richiamato per disporre la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nei confronti di una parte durante il processo, la domanda relativa a tale posizione deve essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., mentre il giudizio prosegue per le posizioni ancora insoddisfatte.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, in sostituzione dell'amministrazione, in caso di inutile decorso del termine.
  • La parziale esecuzione del giudicato intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale e della causalità della lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.