Sentenza del 11/07/2017 n. 4671 - Comm. Trib. Prov. Milano
Iscrizione a ruolo ex art. 36bis d.P.R. 600/1973 - Errata indicazione di credito Iva - Utilizzabilità della procedura di controllo automatizzato - Sussiste - Mancata notifica della comunicazione di irregolarità - Non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, sostenendo che l'Amministrazione non potesse recuperare mediante controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 un credito IVA erroneamente indicato in dichiarazione senza una preventiva comunicazione di irregolarità e senza una specifica motivazione dell'atto.
La decisione
La pretesa dell'Ufficio è stata ritenuta legittima. L'errata indicazione del credito IVA può essere rilevata tramite controllo automatizzato e può condurre direttamente all'iscrizione a ruolo e all'emissione della cartella. La comunicazione di irregolarità non è obbligatoria, ma facoltativa; la sua mancata notifica non determina l'illegittimità della cartella. Non è inoltre necessaria una motivazione particolarmente dettagliata quando il controllo non introduce una pretesa nuova e il contribuente può comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della richiesta.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. 600/1973
Controllo automatizzato delle dichiarazioni
La norma consente all'Amministrazione di correggere, mediante controlli automatizzati, errori rilevabili direttamente dai dati dichiarati, compresa l'errata indicazione di un credito IVA, procedendo all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.
d.P.R. 602/1973
Disciplina dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento
L'iscrizione a ruolo e la conseguente emissione della cartella costituiscono strumenti legittimi per riscuotere le somme risultanti dal controllo automatizzato.
Massime di principio
- Un errore dichiarativo relativo a un credito IVA, se rilevabile direttamente dai dati della dichiarazione, può essere corretto dall'Amministrazione mediante controllo automatizzato senza necessità di un previo accertamento sostanziale.
- La comunicazione di irregolarità non costituisce, in via generale, un passaggio obbligatorio: la sua omissione non invalida automaticamente l'iscrizione a ruolo o la cartella di pagamento.
- Quando la pretesa deriva da un controllo meramente automatizzato e non contiene elementi nuovi rispetto alla dichiarazione, la motivazione può essere sintetica, purché consenta al contribuente di comprendere l'errore contestato e il calcolo richiesto.
- La cartella può essere contestata con maggiore probabilità di successo se l'Ufficio ha utilizzato il controllo automatizzato per valutazioni giuridiche o fattuali complesse, non desumibili direttamente dalla dichiarazione, oppure se l'atto non permette di individuare le ragioni della pretesa.
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