Cassazione Penale, Sentenza n. 30929/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 13/04/2023 deducendo: (1) violazione degli artt. 157 e 158 c.p. e dell'art. 256, comma 2, d.lgs. n.152/2006 e carenza di motivazione sul momento consumativo del reato (istante vs permanente) e sul conseguente decorso del termine prescrizionale, sostenendo che la prescrizione sarebbe maturata anteriormente alla sentenza di primo grado avendo, a suo dire, il termine decorso dal marzo 2004 (sequestro dell'impianto) o, in subordine, dalla consumazione del deposito preliminare nel luglio 2008; (2) inosservanza dell'art. 40, comma 2, c.p. e dell'art. 256, comma 2, d.lgs. n.152/2006 per insussistenza di un obbligo giuridico personale di smaltire i rifiuti (l'obbligo deriverebbe solo da un contratto e non può costituire causa di concorso per fatto altrui); (3) errata qualificazione della sua posizione come soggetto attivo del reato, sostenendo che non potesse essere ritenuto responsabile dei rifiuti depositati da altri e che, al massimo, la fattispecie applicabile fosse l'art. 255, comma 3 (violazione di ordinanza sindacale) e non l'art. 256, comma 2.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che Duse fosse responsabile del reato previsto dall'art. 256, comma 2, d.lgs. n.152/2006 perché, quale legale rappresentante di Europambiente S.r.l., acquisì nel dicembre 2005 la diretta signoria e gestione sui rifiuti stoccati nell'impianto "ex Nuova Esa" e mantenne tale dominio fino alla cessazione della carica (15/02/2012). La Corte ha confermato la qualificazione del fatto come deposito incontrollato con natura di reato permanente (salvo il caso dell'abbandono, che è reato istantaneo), con permanenza cessata solo con la rimozione definitiva dello stato di antigiuridicità o con il vincolo reale del bene. Ha escluso la maturazione della prescrizione prima della sentenza di primo grado, ha respinto la tesi che la responsabilità derivasse da fatto altrui o da mero obbligo contrattuale non traslante in responsabilità penale, e ha confermato la condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Norme richiamate
art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006
Punisce l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti; la Corte interpreta il "deposito incontrollato" come fattispecie che reca i segni del persistente dominio sulle cose e, quando sussistono gli indici di gestione (es. fase prodromica a smaltimento/recupero o assunzione di gestione), il reato può avere natura permanente la cui consumazione perdura fino alla cessazione dello stato di antigiuridicità.
art. 40, comma 2, cod. pen.
Prevede la responsabilità per omissione quando sussiste un dovere giuridico di impedire l'evento; la Corte ammette che un obbligo contrattuale può costituire fonte di tale dovere, ma nel caso di specie la responsabilità non è per fatto altrui derivante da omissione contrattuale, bensì per fatto proprio dovuto alla diretta gestione e mantenimento del dominio sui rifiuti.
art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
Norma che sanziona la violazione dell'ordinanza sindacale prevista dall'art. 192, comma 3; la Corte chiarisce che tale fattispecie è distinta dall'art. 256, comma 2, e può trovare applicazione solo nel caso in cui vi sia un'ordinanza sindacale specifica e la sua violazione.
art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
Attribuisce al Sindaco poteri di ordinare interventi in materia di bonifica e gestione dei rifiuti; l'eventuale obbligo di intervento derivante da questa norma e dall'ordinanza sindacale può generare responsabilità diversa (art.255) rispetto al deposito incontrollato (art.256).
art. 185-bis, d.lgs. n. 152/2006
Disciplina il deposito temporaneo di rifiuti; la Corte ha escluso l'operatività di questa causa di liceità nel caso concreto perché non erano rispettate le condizioni previste (raggruppamento per categorie omogenee, finalità di trasporto verso impianto di recupero/smaltimento, ecc.).
artt. 157 e 158 cod. pen.
Norme relative alla consumazione del reato e alla prescrizione; sono state richiamate dal ricorrente nella censura sulla decorrenza del termine prescrizionale, ma la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione temporale del fatto come permanenza estesa fino alla cessazione della signoria del ricorrente.
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Richiamato proceduralmente in relazione alla definizione del ricorso; atto processuale tecnico non incisivo sulla sostanza della decisione.
Massime di principio
- Il reato di "abbandono" di rifiuti è reato istantaneo; il "deposito incontrollato" è caratterizzato dal persistente dominio sulle cose e, se sussistono indici di gestione o una finalità organizzativa (es. fase prodromica a smaltimento/recupero), deve essere qualificato come reato permanente la cui consumazione perdura fino alla rimozione dello stato di antigiuridicità.
- La qualificazione (abbandono vs deposito incontrollato) è un accertamento di fatto del giudice di merito; se adeguatamente motivato è insindacabile in sede di legittimità.
- Il sequestro penale può interrompere il dominio dell'autore sui rifiuti e dunque la permanenza del reato, ma se successivamente un soggetto acquisisce contrattualmente la gestione e la signoria sui rifiuti diventa depositario e può rispondere penalmente per il mantenimento in deposito incontrollato.
- L'assunzione contrattuale della gestione dei rifiuti può costituire fonte di dovere di impedire l'evento (art. 40, comma 2 c.p.), ma la responsabilità penale può derivare anche direttamente dal fatto proprio del gestore che mantiene i rifiuti in deposito incontrollato (art.256, comma 2) e non solo da omissione di un dovere contrattuale.
- La prescrizione del reato permanente decorre fino al momento in cui cessa lo stato di antigiuridicità (es. rimozione definitiva o vincolo reale). Se nel capo d'imputazione è stata indicata una data terminale precisa, un suo eventuale posticipamento rilevante ai fini della pena o della prescrizione richiede nuova contestazione del Pubblico Ministero.
- La violazione di un'ordinanza sindacale (art.192, comma 3) integra una fattispecie distinta (art.255, comma 3) e non si confonde automaticamente con il reato di deposito incontrollato: è necessario verificare la presenza di un'ordinanza specifica e l'oggetto della condotta.
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