Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2059/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento adottato in data 9 settembre 2024 dal Dirigente della Direzione Servizi per le Imprese dell’ I.S.M.E.A., con il quale è stata disposta la reiezione della richiesta formulata dai ricorrenti al fine di essere ammessi a riscattare il fondo con fabbricati sito in comune di Pratovecchio Stia (AR), località Monte Falterona, la Casina, Pantenna, Pescine e Capanne, oggetto di contratto di compravendita con patto di riservato dominio stipulato in data 21.11.2003 e registrato ad Arezzo in data 24.11.2003 al n. 5.416, n. 43.814 rep., previa rimozione di detto cespite dalla Banca delle Terre Agricole ed annullamento della procedura competitiva di aggiudicazione; - dall’art. 2, comma 4, n. 1 dei Criteri per la Vendita dei Terreni dell’I.S.M.E.A. - VII Edizione, per il caso che l’ente resistente dichiarasse di averne dato applicazione nel caso concreto; - di tutti gli atti presupposti, inerenti e consequenziali, ed in particolare del provvedimento avente ad oggetto “Manifestazione per la vendita di terreni” di I.S.M.E.A., pubblicato in G.U.R.I. - contratti pubblici n. 63 del 31 maggio 2024 e di tutti gli eventuali ulteriori atti preordinati alla vendita all’ incanto del terreno sopra indicato, degli atti di aggiudicazione che venissero adottati e di qualsiasi altro atto preordinato alla alienazione a terzi del terreno medesimo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da -OMISSIS- il 16 marzo 2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della nota prot. 5696 dell’11 febbraio 2025, depositata da I.S.M.E.A., nel giudizio innanzi al T.A.R. Lazio - Roma, n. 10339/2024 R.G., in data 15 gennaio 2026; - della Determina del Direttore Generale di I.S.M.E.A. n. 89 del 5 febbraio 2025, citata nel provvedimento impugnato; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compreso l’eventuale atto di compravendita sottoscritto per l’acquisto del cespite sito in Pratovecchio Stia (AR), località Monte Falterona, la Casina, Pantenna, Pescine e Capanne.

Giustizia amministrativa202410339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Reiezione della richiesta di ammissione al riscatto di un fondo agricolo con fabbricati e atti della procedura di vendita del cespite

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del 9 settembre 2024 con cui il dirigente della Direzione Servizi per le Imprese di I.S.M.E.A. ha respinto la richiesta di essere ammessi a riscattare un fondo agricolo con fabbricati sito nel Comune di Pratovecchio Stia, già oggetto di contratto di compravendita con patto di riservato dominio. Hanno inoltre contestato la rimozione del bene dalla Banca delle Terre Agricole, la procedura competitiva di vendita, la manifestazione per la vendita pubblicata nella G.U.R.I. e gli eventuali atti di aggiudicazione e alienazione a terzi, nonché, con motivi aggiunti notificati il 16 marzo 2026, la nota di I.S.M.E.A. dell'11 febbraio 2025, la determina del Direttore generale n. 89 del 5 febbraio 2025 e l'eventuale contratto di compravendita del cespite. Con i motivi aggiunti era stata proposta anche una domanda cautelare. Successivamente, con istanza del 7 aprile 2026, il ricorrente ha rinunciato alla tutela cautelare e ha chiesto che i motivi aggiunti fossero trattati congiuntamente al ricorso principale.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare incidentalmente proposta con i motivi aggiunti. Non ha quindi esaminato nel merito i presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora. Ha disposto l'abbinamento della trattazione nel merito dei motivi aggiunti al ricorso principale, già fissato per l'udienza pubblica del 22 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della disciplina della tutela cautelare, nell'ambito della quale il ricorrente ha rinunciato all'istanza incidentale.

Massime di principio

  • La rinuncia alla domanda cautelare incidentale deve essere presa d'atto dal giudice e comporta il mancato esame dei relativi presupposti cautelari.
  • Quando i motivi aggiunti sono destinati a essere esaminati insieme al ricorso principale, il giudice può disporne l'abbinamento alla trattazione di merito già fissata, rinviando a tale sede l'esame delle censure.
  • La regolazione delle spese della fase cautelare può essere effettuata mediante compensazione tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio e del comportamento processuale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareMotivi aggiunti e ricorso incidentaleSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.