Cassazione Penale, Ordinanza n. 34122/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 9 gennaio 2025 deducendo un solo motivo, incentrato sul vizio di motivazione per asserita mancata considerazione delle doglianze difensive. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era manifestamente generico: si limitava a richiamare in astratto principi di diritto, senza indicare in modo specifico quali argomenti difensivi sarebbero stati trascurati, quale fosse la loro rilevanza decisiva e quali ragioni la sentenza impugnata avesse posto a fondamento della decisione.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il motivo di ricorso per vizio di motivazione deve essere specifico e non può risolversi in enunciazioni generiche o astratte prive di puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo apodittico o stereotipato, ma richiede l'indicazione puntuale delle specifiche doglianze non esaminate e della loro decisività rispetto alla ratio decidendi.
- La generica evocazione di principi di diritto, senza confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, integra un motivo inammissibile per difetto di specificità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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