Sentenza del 21/07/2015 n. 6598 - Comm. Trib. Prov. Milano
Imposte sui redditi - Plusvalenze e minusvalenze - Terreni - Rivalutazione - Vendita a prezzo inferiore - Perdita dei benefici - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di decadenza è stata esclusa. La vendita del terreno a un prezzo inferiore rispetto a quello risultante dalla perizia non comporta, di per sé, la perdita dei benefici della rivalutazione, poiché l'art. 7 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, non contiene alcuna disposizione che stabilisca tale conseguenza. Il contribuente conserva quindi gli effetti fiscali della rivalutazione già effettuata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la rivalutazione fiscale di un terreno effettuata sulla base di una perizia, seguita dalla vendita del bene a un prezzo inferiore al valore periziato. L'Amministrazione sosteneva che tale vendita comportasse la perdita dei benefici della rivalutazione, presumibilmente perché il corrispettivo risultava inferiore al valore rivalutato. Il contribuente ha contestato questa interpretazione, rilevando che la normativa applicabile non prevede espressamente la decadenza in una simile situazione.
Norme richiamate
Art. 7 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448
non reca traccia di una simile statuizione
La norma disciplina la rivalutazione dei terreni, ma non prevede la decadenza dai relativi benefici quando il terreno viene successivamente venduto a un prezzo inferiore al valore risultante dalla perizia.
Massime di principio
- La decadenza da un'agevolazione fiscale non può essere affermata in via analogica o sulla base di una presunzione: deve risultare da una previsione normativa espressa o inequivocabile.
- La vendita di un bene a un prezzo inferiore al valore previamente rivalutato non determina automaticamente la perdita degli effetti della rivalutazione, se la legge non collega espressamente tale circostanza alla decadenza.
- Il valore risultante dalla perizia di rivalutazione non costituisce necessariamente un prezzo minimo obbligatorio di vendita; occorre distinguere tra valore fiscale rilevante per il calcolo della plusvalenza e prezzo effettivamente pattuito.
- In situazioni analoghe è necessario verificare il testo della specifica disciplina agevolativa e l'eventuale presenza di condizioni, termini o cause di decadenza espressamente previste.
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