Sentenza n. 12611/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’elenco degli ammessi alle prove orali della sessione d’esame di idoneità di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 63 del 06 agosto 2024, pubblicato sul sito del MEF in data 08.07.25, del regolamento adottato dalla commissione esaminatrice per la correzione degli elaborati, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ivi comprensivo il verbale di correzione dell'elaborato del ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 7 febbraio 2026: delle prove svolte dal ricorrente per l’abilitazione esercizio professione di revisore legale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: elenco degli ammessi alle prove orali, regolamento e criteri di correzione degli elaborati, verbali di valutazione delle prove scritte e giudizio negativo sugli elaborati del candidato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo avere riportato esito negativo in due delle tre prove scritte dell’esame di idoneità per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, ha impugnato l’elenco degli ammessi agli orali, il regolamento utilizzato dalla commissione per la correzione, i verbali di valutazione dei propri elaborati e, con motivi aggiunti, le prove da lui svolte. Ha dedotto: carenza di motivazione e erronea attribuzione dei punteggi, poiché le valutazioni non avrebbero consentito di comprendere le carenze riscontrate; illegittimità della regola secondo cui l’insufficienza in una delle prove scritte impedisce l’ammissione agli orali e consente di non correggere la prova successiva; violazione del principio di cristallizzazione delle regole concorsuali, per l’introduzione ex post di criteri da parte della commissione; applicazione di una normativa non pertinente. Nel corso del giudizio il ricorrente ha rinunciato all’impugnazione dei verbali di valutazione, del verbale di determinazione dei criteri e dell’elenco degli ammessi agli orali, al fine di superare il rilievo di inammissibilità derivante dalla mancata notifica ad almeno un controinteressato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda relativa agli atti ai quali il ricorrente aveva rinunciato. Ha respinto nel merito le residue censure riguardanti la correzione dei suoi elaborati. Il giudice ha ritenuto corretta l’applicazione del decreto ministeriale 19 gennaio 2016, n. 63, richiamato dal bando tramite la clausola di salvaguardia. Il regolamento prevedeva tre prove scritte, l’attribuzione di un punteggio in trentesimi e l’ammissione agli orali solo con almeno 18/30 in ciascuna prova; inoltre stabiliva che, in caso di insufficienza del primo o del secondo elaborato, non si procedesse alla correzione degli elaborati successivi. Tale disciplina è stata ritenuta coerente con il bando, che richiedeva la sufficienza in tutte le prove scritte. La prima prova del ricorrente risultava pari a 18/30, quale media dei punteggi attribuiti ai tre quesiti; la seconda risultava pari a 10/30, anch’essa quale media dei punteggi dei tre quesiti. Pertanto, l’insufficienza nella seconda prova rendeva irrilevante la correzione della terza e impediva l’ammissione all’orale. È stata respinta anche la censura di difetto di motivazione, poiché la commissione aveva previamente fissato criteri dettagliati di ponderazione, associando alle diverse fasce di voto specifici indicatori di conoscenza della materia, errori, coerenza e completezza della trattazione. Ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono stati quindi respinti, con declaratoria di improcedibilità limitatamente agli atti oggetto di rinuncia. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
d.m. 19 gennaio 2016, n. 63
Il testo richiama il regolamento d’esame, come modificato e integrato, per la disciplina delle prove, dei criteri di valutazione e dell’ammissione agli orali.
Il regolamento si applica alle questioni non disciplinate dal bando ed è legittimamente utilizzabile dalla commissione in forza della clausola di salvaguardia contenuta nel bando.
art. 5, comma 1, d.m. 19 gennaio 2016, n. 63
L’esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale.
La disposizione definisce articolazione e materie delle prove scritte e orali.
art. 5, comma 1-bis, d.m. 19 gennaio 2016, n. 63
Il bando deve contenere indicazioni sulle modalità di svolgimento delle prove scritte e sulle materie della prova orale.
Il bando deve specificare le modalità delle prove, nel rispetto della struttura regolamentare.
art. 6, comma 1, del bando d’esame 2024
Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi di voto in ciascuna prova scritta.
La sufficienza deve essere conseguita in ciascuna prova scritta; l’insufficienza anche in una sola prova esclude l’ammissione all’orale.
art. 9, comma 2, d.m. 19 gennaio 2016, n. 63
A ciascun elaborato è assegnato un punteggio in trentesimi.
La valutazione degli elaborati avviene mediante punteggio in trentesimi.
art. 9, comma 3, d.m. 19 gennaio 2016, n. 63
Nel caso in cui il primo o il secondo elaborato sia stato annullato o valutato insufficiente non si procede alla correzione degli elaborati successivi.
La commissione può arrestare la correzione quando l’insufficienza in una prova rende comunque impossibile l’ammissione all’orale.
art. 10, comma 1, d.m. 19 gennaio 2016, n. 63
Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi di voto in ciascuna prova scritta.
L’ammissione all’orale presuppone il conseguimento della sufficienza in tutte le prove scritte.
art. 6, comma 2, d.m. 19 gennaio 2016, n. 63
La commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove.
La predeterminazione dei criteri consente di motivare le valutazioni mediante indicatori generali previamente fissati.
Massime di principio
- Quando il bando richiama espressamente un regolamento d’esame mediante una clausola di salvaguardia, la commissione può applicare le disposizioni regolamentari sulle modalità di correzione e sull’ammissione agli orali per gli aspetti non disciplinati autonomamente dal bando.
- Se la disciplina concorsuale richiede il conseguimento della sufficienza in ciascuna prova scritta per l’ammissione alla prova orale, l’insufficienza in una delle prime prove rende legittima la mancata correzione delle prove successive, poiché la relativa valutazione non può modificare l’esito di ammissione.
- La motivazione dei giudizi della commissione esaminatrice può risultare adeguata quando la valutazione numerica è accompagnata da criteri previamente determinati e sufficientemente analitici, riferiti a conoscenza della materia, correttezza, coerenza, completezza e presenza di errori o travisamenti.
- Quando le prove scritte sono composte da più quesiti e il bando stabilisce che il voto complessivo deriva dalla media dei punteggi dei singoli quesiti, la legittimità del voto deve essere verificata sulla base della media così prevista e dei punteggi verbalizzati per ciascun quesito.
- La rinuncia in corso di giudizio all’impugnazione di determinati atti comporta, rispetto a tali domande, la sopravvenuta carenza di interesse e la conseguente declaratoria di improcedibilità, senza incidere sull’esame delle censure ancora mantenute.
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