Sentenza del 11/02/2021 n. 1349 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Contribuente costituito a mezzo procuratore - notifica della sentenza alla parte personalmente - inidoneità della notifica a far decorrere il termine breve - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTP che aveva annullato quattro intimazioni di pagamento (cartelle esattoriali) per presunta irregolarità della notifica delle cartelle presupposte e per prescrizione del credito. Questioni principali: 1) tempestività e validità dell'appello (termine breve) in relazione alla notifica della sentenza di primo grado: la sentenza era stata notificata presso la sede dell'Agente della Riscossione ma non allo studio del procuratore costituito, dove era stato eletto domicilio; 2) validità della notificazione eseguita da operatore postale privato (Nexive) e sue conseguenze sui termini; 3) necessità o meno dell'invio della raccomandata informativa per le notifiche di cartelle avvenute anteriormente al D.L. 223/2006 conv. in legge n. 248/2006; 4) valore probatorio dell'estratto di ruolo e rilevanza di pagamenti parziali effettuati dal contribuente per la sospensione della prescrizione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello di Riscossione Sicilia S.p.a. Ritenuto che la notificazione della sentenza presso la sede dell'Agente della Riscossione, senza menzione del procuratore né presso lo studio del procuratore eletto, non produca l'effetto acceleratorio del termine breve; pertanto l'appello è stato considerato tempestivo. La Corte ha poi dichiarato infondata la censura sulla necessità della raccomandata informativa per le cartelle notificate ante D.L. 223/2006, rilevando la regolarità delle notifiche e l'idoneità dell'estratto di ruolo quale prova del credito. Inoltre i pagamenti parziali effettuati dal contribuente hanno interrotto la prescrizione. Conseguentemente è stata riformata la sentenza di primo grado, respinta la domanda del contribuente e condannato quest'ultimo al pagamento delle spese di primo grado (liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori); spese del secondo grado compensate.
Norme richiamate
Cass., Sez. Un., sentenza n. 20866
Principio secondo cui, ai fini del decorso del termine breve per impugnare, la sentenza deve essere notificata al procuratore o alla parte presso il procuratore costituito; la notifica alla parte personalmente, senza menzione del procuratore, non produce l'effetto acceleratorio, neppure se eseguita presso la sede dell'ente pubblico
Cass., 17 gennaio 2018, n. 1047
Conferma che il rappresentante processuale è l'unico soggetto qualificato a valutare l'opportunità di proporre gravame; sottolinea rilevanza della notifica al procuratore per il decorso del termine
Cass., Sez. Un., sentenza n. 299
Sull'utilizzo di operatori postali privati per le notifiche: la notificazione eseguita da operatore privato nel periodo di transizione è nullità e non inesistenza; la nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo tramite costituzione della controparte, ma la sanatoria non assicura certezza della data per la tempestività dell'atto
D.P.R. n. 602/1973
art. 49; art. 25, comma secondo
Il ruolo è titolo esecutivo per l'Agente della Riscossione (art.49) e la cartella riporta il credito come risultante dal ruolo (art.25 co.2); l'estratto di ruolo è quindi idonea prova della entità e natura del credito
D.L. 223/2006 conv. in legge n. 248/2006
D.L. 223/2006 conv. in legge n. 248/2006
La disciplina introdotta dal decreto/legge ha inciso sulle formalità di notifica successive; per le notifiche anteriori al decreto non era richiesta l'informativa tramite raccomandata in caso di consegna a familiari conviventi
Massime di principio
- Se una parte è costituita a mezzo procuratore, la notifica della sentenza deve essere indirizzata al procuratore o alla parte presso il procuratore eletto: la notifica alla parte personalmente senza menzione del procuratore non fa decorrere il termine breve per impugnare.
- La notifica eseguita da operatore postale privato nel periodo di transizione è soggetta a nullità (non inesistenza) e può essere sanata dalla costituzione della controparte; tuttavia la sanatoria non garantisce di per sé la certezza della data per la tempestività dell'impugnazione.
- Per cartelle notificate anteriormente al D.L. 223/2006 non è necessaria la raccomandata informativa alla consegna a familiari conviventi; la validità della notifica va valutata alla luce della normativa vigente al momento della consegna.
- L'estratto di ruolo costituisce prova idonea e fedele della natura e dell'entità del credito iscritto a ruolo e può supplire alla mancata produzione della cartella, se gli elementi essenziali sono riscontrabili.
- Pagamenti parziali riconosciuti dal contribuente o dilazioni concordate con l'Agente della Riscossione interrompono il decorso della prescrizione.
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