Cassazione Civile, Ordinanza n. 00499/2024 del 08/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato, per l'anno d'imposta 2007, il maggior reddito da partecipazione imputato ai soci di una società in accomandita semplice. I contribuenti hanno impugnato gli atti davanti alla CTP di Catanzaro, che ha rigettato i ricorsi. In appello, la CTR Calabria ha dichiarato inammissibili i gravami ritenendo che i motivi non fossero specifici ai sensi dell'art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992. Avverso tali sentenze i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la falsa applicazione dell'art. 53 D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che gli atti di appello contenevano una compiuta e puntuale critica della decisione di primo grado. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso nei ricorsi in cui si è costituita; in uno dei procedimenti è rimasta intimata. La Corte ha riunito i ricorsi, ha escluso il difetto di interesse a impugnare la parte della sentenza di appello eventualmente contenente argomentazioni di merito svolte ad abundantiam, ha ritenuto fondato il motivo perché la CTR ha applicato in modo eccessivamente rigoroso il requisito di specificità dei motivi di appello, limitandosi a formule generiche e apodittiche senza considerare il contenuto complessivo degli atti di gravame.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi e li ha accolti. Ha cassato le sentenze impugnate della CTR Calabria e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché esamini nuovamente gli appelli applicando il principio di interpretazione restrittiva dell'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi. La Corte ha inoltre demandato al giudice del rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la prescrizione di specificità dei motivi di appello va interpretata restrittivamente; è sufficiente una chiara e univoca, anche sintetica, esposizione della domanda di gravame e delle ragioni della doglianza, ricavabile anche dal complesso dell'atto.
art. 342 c.p.c.
Richiamato in collegamento con l'art. 53 D.Lgs. n. 546/1992 per censurare la declaratoria di inammissibilità dell'appello; non è richiesta una formulazione eccessivamente analitica quando sia comunque comprensibile la volontà di contestare la decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la nullità della sentenza conseguente alla erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 274 c.p.c.
Richiamato per affermare la possibilità di riunione dei procedimenti connessi anche in sede di legittimità, in funzione di economia processuale e ragionevole durata del processo.
art. 291, comma 1, c.p.c.
Richiamato nell'ordinanza interlocutoria per la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione quando eseguita presso un destinatario non correttamente individuato.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato come fondamento del principio di ragionevole durata del processo, posto a sostegno della riunione dei ricorsi.
art. 5 D.P.R. n. 917/1986
Richiamato per individuare il regime di imputazione automatica ai soci del reddito della società di persone e l'unitarietà dell'accertamento.
art. 14 preleggi
Richiamato per ribadire che le norme eccezionali, come quella sull'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
art. 6 CEDU
Richiamato insieme all'art. 13 CEDU a sostegno della tutela della ragionevole durata del processo.
art. 13 CEDU
Richiamato insieme all'art. 6 CEDU a sostegno della tutela della ragionevole durata del processo.
L. n. 197/2022
Richiamata per dare atto dell'estinzione del giudizio relativo alla società per adesione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi deve essere applicata in modo restrittivo: è sufficiente che dall'atto emerga in modo chiaro e univoco la volontà di contestare la decisione di primo grado, anche se le doglianze sono sintetiche o riproducono in parte le difese già svolte.
- La specificità dei motivi di appello va valutata sull'atto nel suo complesso, non in base a formule sacramentali o a una separata corrispondenza tra ogni censura e ogni singolo capo della sentenza impugnata.
- L'appello del contribuente non è inammissibile solo perché ripropone argomentazioni già svolte in primo grado, se tali argomentazioni sono idonee a individuare i punti della decisione che si intendono sottoporre a nuovo esame.
- Quando il giudice di appello dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione, eventuali considerazioni di merito inserite nella sentenza hanno natura meramente ad abundantiam e non richiedono autonoma impugnazione.
- In presenza di cause strettamente connesse e decise in modo sostanzialmente unitario nei gradi di merito, la Cassazione può disporre la riunione dei ricorsi per assicurare economia processuale, evitare decisioni contrastanti e rispettare la ragionevole durata del processo.
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