Cassazione Civile, Ordinanza n. 26179/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero di somme dovute dal debitore principale e garantite da fideiussione prestata da due soggetti. I fideiussori hanno proposto opposizione deducendo, in sostanza, che la garanzia fosse stata revocata prima di alcuni estratti conto prodotti a prova del credito e che, quindi, non potessero essere posti a loro carico importi riferiti a una posizione debitoria ricostruita dalla banca anche mediante due distinti rapporti di conto corrente. Dopo una sospensione del giudizio per la definizione di una questione pregiudiziale e la successiva riassunzione, i giudici di merito hanno ritenuto dovuta la somma ingiunta, valorizzando l’esposizione complessiva del debitore principale e gli estratti conto relativi ai rapporti richiamati nel ricorso monitorio. In cassazione i ricorrenti hanno articolato tre motivi: 1) extrapetizione, sostenendo che la Corte d’appello avesse confermato una decisione fondata su un diverso e non tempestivamente introdotto assetto della domanda, perché il credito azionato sarebbe stato ricondotto a un’unica posizione debitoria anziché ai due importi originariamente indicati; 2) violazione delle regole sull’onere della prova e sulla valutazione delle risultanze contabili, nonché nullità della clausola fideiussoria che richiamava le sole scritture contabili; 3) violazione dei limiti della garanzia ex artt. 1938 e 1941 c.c. e omessa valutazione di elementi decisivi, assumendo che alla data di revoca della fideiussione l’esposizione fosse inferiore a quella posta a base della condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che non ricorre extrapetizione quando il giudice fonda la decisione su documenti e risultanze già acquisiti al contraddittorio e che, nel caso concreto, l’importo azionato non si discostava dalla complessiva esposizione debitoria del soggetto garantito come ricostruita dai giudici di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché le doglianze miravano a una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e perché mancava autosufficienza nella deduzione della contestazione degli estratti conto. Ha infine reputato non scrutinabile il terzo motivo, sia per difetto di autosufficienza sia perché non ricadeva nei parametri del vizio motivazionale denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 1346 e 1418 c.c.
richiamati dai ricorrenti per sostenere la nullità della procura/legittimazione per indeterminatezza dell'oggetto; la Corte ha respinto l'eccezione processuale, senza ravvisare il vizio dedotto
artt. 99, 112, 167, 183, 633, 638, 645 c.p.c.
invocati per denunciare extrapetizione e violazioni nel procedimento monitorio e di opposizione; la Corte ha escluso il vizio perché la decisione di merito si è mantenuta entro il petitum sostanziale e sulla base di documenti acquisiti
art. 2697 c.c.
richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio; la censura è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a una rivalutazione del merito
art. 2698 c.c.
richiamato insieme all'art. 2697 c.c. nelle doglianze sulla prova del credito garantito, senza accoglimento
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia deciso su prove non introdotte o abbia dichiarato di non dover osservare la regola di giudizio; non basta contestare il diverso peso attribuito alle prove
art. 116 c.p.c.
la valutazione comparativa del materiale probatorio rientra nel potere del giudice di merito e non integra di per sé vizio di legittimità
art. 1418 c.c.
richiamato per la dedotta nullità della clausola fideiussoria; la censura è stata respinta nel quadro dell'inammissibilità del motivo
art. 1941 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere il superamento dei limiti della fideiussione; la Corte non ha ravvisato un vizio di legittimità nella ricostruzione della garanzia effettuata dai giudici di merito
art. 1938 c.c.
richiamato in relazione alla pretesa eccedenza dell'importo garantito rispetto all'esposizione debitoria; la doglianza è stata dichiarata inammissibile
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
il ricorso è stato esaminato e dichiarato inammissibile perché le censure, pur formalmente rubricate come violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a una nuova valutazione del fatto e difettavano di specificità/autosufficienza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il vizio di extrapetizione non ricorre quando il giudice di merito decide sulla base di documenti già ritualmente acquisiti e permane entro il perimetro del bene della vita e dell'esposizione debitoria dedotta, anche se valorizza elementi documentali ulteriori o diversi rispetto alla singola estrazione contabile richiamata dalla parte.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; la censura è ammissibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia espressamente disapplicato la regola di giudizio.
- Le doglianze ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili se non indicano specificamente il fatto decisivo asseritamente omesso, dove esso risulti dagli atti e perché la motivazione sia inferiore al minimo costituzionale.
- Chi contesta in cassazione la prova del credito o la ricostruzione del saldo deve indicare in modo puntuale l'atto processuale e il passaggio documentale in cui la contestazione è stata svolta, altrimenti il motivo difetta di autosufficienza.
- La deduzione di invalidità della garanzia o di superamento dei limiti della fideiussione non può essere veicolata in cassazione come mera critica alla ricostruzione fattuale del debito compiuta dal giudice di merito, se la censura non investe una vera questione di diritto ma pretende soltanto una diversa lettura dei documenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26109/2024 del 07/10/2024
- ordinanza_civile · 7 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26113/2024 del 07/10/2024
- ordinanza_civile · 7 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26114/2024 del 07/10/2024
- ordinanza_civile · 7 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26116/2024 del 07/10/2024
- ordinanza_civile · 7 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26123/2024 del 07/10/2024
- ordinanza_civile · 7 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26125/2024 del 07/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →