Ordinanza n. 31/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di esclusione di Linde Gas Italia dalla gara n. 06 BS/2025, CIG: B8E6C81A83, comunicato con nota prot. n. 1084 del 23 gennaio 2026 e della nota prot. n. 1924 del 5 febbraio 2026, con cui la Stazione Appaltante ha respinto la prima istanza di autotutela presentata da Linde Gas Italia; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la nota prot. 1924 del 5 febbraio 2026 di sospensione del sopra indicato provvedimento di esclusione - adottata dalla Stazione Appaltante in risposta alla seconda istanza di autotutela presentata da Linde Gas Italia - e l'eventuale aggiudicazione in favore di terzi e la stipula del relativo contratto. nonché per la declaratoria dell'inefficacia dell'eventuale contratto stipulato con la controinteressata e del diritto della ricorrente a subentrare nel medesimo, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. ed all'eventuale subentro nello svolgimento dell'appalto; nonché per la condanna di VUS al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per l'illegittima pretermissione dallo svolgimento dell'appalto di cui alla gara oggetto di giudizio. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati e depositati da LINDE GAS ITALIA S.R.L. il 9/3/2026 : per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari collegiali, - del provvedimento di esclusione di Linde dalla gara n. 06 BS/2025, CIG: B8E6C81A83, comunicato con nota prot. n. 3318 del 25 febbraio 2026, con cui la Stazione Appaltante, all’esito della seduta di gara tenutasi in data 23 febbraio 2026, ha di fatto respinto anche la seconda istanza di autotutela presentata da Linde e confermato il provvedimento di esclusione già emesso nei confronti di quest’ultima e comunicatole con nota prot. n. 1084 del 23 gennaio 2026. nel ricorso n. 93/2026 proposto per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari collegiali, nonché per la declaratoria dell'inefficacia dell'eventuale contratto stipulato con la controinteressata e del diritto della ricorrente a subentrare nel medesimo, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. ed all'eventuale subentro nello svolgimento dell'appalto; nonché per la condanna di VUS al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per l'illegittima pretermissione dallo svolgimento dell'appalto di cui alla gara oggetto di giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di esclusione dalla gara n. 06 BS/2025, inclusa la conferma dell'esclusione adottata all'esito della seconda istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara, comunicato inizialmente con nota del 23 gennaio 2026, nonché il rigetto della prima istanza di autotutela e il successivo provvedimento del 25 febbraio 2026, con cui la stazione appaltante, all'esito della seduta del 23 febbraio 2026, ha confermato l'esclusione. Sono stati inoltre contestati gli eventuali atti successivi della procedura, inclusi l'eventuale aggiudicazione e la stipula del contratto. La ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati, nonché, in caso di contratto già stipulato, la declaratoria di inefficacia, il subentro e il risarcimento dei danni. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure contro l'esclusione. Preso atto che la stazione appaltante stava svolgendo le verifiche amministrative sulle graduatorie successive rispetto alla ricorrente esclusa, ha ritenuto che le prerogative dell'impresa potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, senza adottare una misura cautelare sospensiva. Ha quindi fissato, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., l'udienza pubblica del 28 aprile 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere assicurata, anziché mediante una sospensione immediata, attraverso la fissazione sollecita dell'udienza di merito quando ciò sia ritenuto sufficiente alla protezione della posizione della parte ricorrente.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente al giudice, valutata la completezza dell'istruttoria e dell'integrità del contraddittorio, di definire la domanda cautelare fissando con sollecitudine la discussione del ricorso nel merito.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Sono richiamati dalla ricorrente a fondamento delle domande eventuali di inefficacia del contratto e di subentro; l'ordinanza non si pronuncia su tali domande.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa a una procedura di gara, quando la posizione del ricorrente può essere adeguatamente tutelata mediante una sollecita decisione nel merito, il giudice può non concedere la sospensione dell'atto impugnato e fissare direttamente l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- La pendenza di verifiche amministrative sulle posizioni successive in graduatoria costituisce, nel caso concreto, un elemento considerato dal giudice per ritenere sufficiente la sollecita definizione del merito, senza anticipare la decisione sulla legittimità dell'esclusione.
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