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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25424/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario credito)

La controversia

Una banca aveva agito in primo grado contro il fideiussore di una società debitrice e contro l'ex coniuge di lui, chiedendo di dichiarare la nullità per simulazione, o comunque l'inefficacia ex art. 2901 c.c., dell'atto con cui, nell'ambito di una separazione consensuale, il fideiussore aveva trasferito alla ex coniuge la propria quota del 50% di un immobile e di un terreno, con richiesta anche di risarcimento del danno. Il tribunale aveva rigettato la domanda. In appello, la cessionaria del credito della banca aveva proposto gravame, ma la corte territoriale lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che, poiché l'azione proposta era revocatoria/simulazione dell'atto dispositivo e non azione sul credito in sé, la cessione del credito non comportasse il subentro nel diritto controverso e quindi non operasse l'art. 111 c.p.c. La ricorrente per cassazione ha denunciato: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 111 c.p.c. per erronea esclusione della legittimazione attiva della cessionaria a proseguire e appellare l'azione revocatoria; (ii) omesso esame di fatti decisivi, relativi alla mora del fideiussore, alla data di insorgenza del debito e alla circostanza che la fideiussione non fosse l'unica garanzia della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha affermato che, quando il credito oggetto di cessione è quello tutelato dall'azione revocatoria, si trasferiscono anche gli effetti e le utilità dell'azione ex art. 2901 c.c., nonché il correlato potere di promuovere o proseguire il giudizio, compreso il diritto di appellare. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, che dovrà decidere attenendosi al principio affermato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può subentrare nel processo anche quando il diritto azionato sia l'azione revocatoria funzionalmente collegata al credito ceduto, e quindi può proporre o proseguire l'impugnazione.

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria conserva la garanzia patrimoniale del creditore; se il credito è ceduto, anche il diritto di avvalersi degli effetti revocatori si trasferisce al cessionario.

  • art. 2902 c.c.

    Il cessionario del credito acquista ipso iure il diritto di promuovere l'azione esecutiva contro il bene oggetto dell'atto revocato, diritto non scindibile dal credito ceduto.

  • art. 1263 c.c.

    La cessione del credito trasferisce anche i privilegi e, per interpretazione sistematica, gli effetti di garanzia connessi al credito, incluso il vantaggio derivante dall'azione revocatoria.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il secondo motivo era formulato come omesso esame di fatti decisivi, ma è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

Massime di principio

  • La cessione del credito comporta il trasferimento non solo del credito in sé, ma anche delle utilità conservative e degli strumenti di tutela che ne costituiscono accessorio funzionale, tra cui l'azione revocatoria proposta per preservare la garanzia patrimoniale.
  • In tema di revocatoria ordinaria, il cessionario del credito è successore a titolo particolare nel diritto controverso quando il credito ceduto è il presupposto dell'azione, con conseguente applicabilità dell'art. 111 c.p.c. anche ai fini della prosecuzione o impugnazione del giudizio.
  • Non è corretto distinguere rigidamente tra diritto di credito e azione revocatoria quando quest'ultima è esercitata proprio a tutela di quel credito: negare il subentro del cessionario produrrebbe un esito sistematicamente incoerente rispetto al trasferimento dei privilegi e degli altri mezzi di conservazione della garanzia.
  • Il precedente che nega il subentro del cessionario in fattispecie diverse, nelle quali il diritto controverso è autonomamente individuato nell'inefficacia dell'atto, non è automaticamente applicabile alle controversie in cui la revocatoria è strettamente ancillare al credito ceduto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del credito
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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