Cassazione Penale, Sentenza n. 48588/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso ha dedotto due motivi principali: 1) violazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e richiesta di proscioglimento per evidente prova di innocenza; si contestavano specificamente i reati per cui era stata condannata (artt. 348 e 640 c.p.), con argomentazioni sulla carenza di profitto ingiusto (un solo assegno di 2.000 euro e non 4.000), assenza di induzione in errore e di danno per la presunta vittima, e sul fatto che l'assegno sarebbe stato relativo a regolare attività professionale; 2) violazione di legge e nullità assoluta della sentenza d'appello perché pronunciata in fase predibattimentale e senza contraddittorio, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2022. Il difensore ha inoltre depositato nuovi motivi e memoria di replica. Il P.G. ha chiesto l'inammissibilità del ricorso sostenendo che l'imputata non aveva rinunciato alla prescrizione e che non risultava con evidenza la prova dell'innocenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (nullità per pronuncia predibattimentale senza contraddittorio) e assorbente rispetto al primo, alla luce della giurisprudenza di legittimità e della successiva sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, disponendo il riesame con rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa. In sostanza il ricorso di Cassazione è stato accolto in parte con annullamento e rinvio.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen., comma 2
Consente la declaratoria immediata di cause di non punibilita e, se dai atti risulta evidente la prova dell'innocenza, la Corte di cassazione puo pronunciare il proscioglimento nel merito; tuttavia tale declaratoria richiede che l'innocenza emerga 'ictu oculi' dagli atti.
art. 568 cod. proc. pen., comma 4
Era stato interpretato come preclusione dell'interesse ad impugnare per carenza di interesse nei confronti di sentenze d'appello che dichiaravano la prescrizione in fase predibattimentale; la Corte costituzionale n.111/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale interpretazione in quanto lesiva del diritto di difesa e dell'accesso alla giurisdizione.
Sezioni Unite n. 28954 del 27/04/2017 (Iannelli)
Ha affermato che la sentenza predibattimentale di appello che dichiari la prescrizione de plano e senza contraddittorio e' viziata da nullita assoluta, ma ha anche sostenuto che la causa estintiva del reato prevale sulla nullita salvo che l'imputato dimostri un interesse concreto alla rinnovazione del giudizio (es. mediante rinuncia alla prescrizione).
Sezioni Unite n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Riconosce la possibilita per la Corte di cassazione di pronunciare d'ufficio il proscioglimento nel merito, mediante annullamento senza rinvio, quando dagli atti emerge con evidenza l'innocenza dell'imputato.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Riferimento alle norme che disciplinano la nullita assoluta e insanabile delle pronunce; la sentenza di appello resa senza contraddittorio integra una nullita assoluta per violazione del diritto di difesa.
Massime di principio
- Se una Corte d'appello dichiara in fase predibattimentale l'estinzione del reato per prescrizione senza contraddittorio, la pronuncia e' viziata da nullita assoluta e puo essere impugnata in Cassazione; dopo la sentenza della Corte costituzionale n.111/2022 l'interesse ad impugnare sussiste anche senza rinuncia alla prescrizione.
- Per ottenere in Cassazione un proscioglimento definitivo per evidente innocenza occorre che la prova dell'innocenza emerga chiaramente dagli atti (evidence 'ictu oculi'); in mancanza di cio la Cassazione annullera e rinviera il giudizio per nuovo esame.
- Il ricorrente che intende evitare il rinvio e puntare a un annullamento senza rinvio dovrebbe, se possibile, produrre e documentare elementi specifici e immediatamente valutabili che dimostrino l'innocenza; in alternativa l'eventuale rinuncia alla prescrizione puo rafforzare l'interesse concreto alla rinnovazione del giudizio.
- Il Pubblico Ministero puo eccepire la prevalenza della causa estintiva sulla nullita, ma dopo la pronuncia costituzionale tale argomento ha limiti se e' stata lesa la garanzia del contraddittorio: il rispetto del diritto di difesa prevale sull'aspetto puramente deflattivo della prescrizione.
- In situazioni analoghe e' consigliabile chiedere il pieno esercizio del contraddittorio in appello o, se la sentenza di appello e' gia stata resa 'predibattimentale', proporre tempestiva impugnazione in Cassazione basandosi sia sulla nullita della pronuncia che, se possibile, sull'emersione di elementi probatori di innocenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48340/2022 del 21/12/2022
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48342/2022 del 21/12/2022
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48344/2022 del 21/12/2022
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48345/2022 del 21/12/2022
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48346/2022 del 21/12/2022
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48347/2022 del 21/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →