Cassazione Penale, Sentenza n. 28314/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la previsione di fasce orarie predeterminate per la cottura e il riscaldamento dei cibi nella casa circondariale di Bancali-Sassari applicata ai detenuti sottoposti al regime speciale dell'art. 41-bis Ord. pen., denunciando violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e dell'art. 1, comma 5 dell'Ordinamento penitenziario. Sosteneva che il provvedimento fosse discriminatorio e ingiustificatamente vessatorio, imposto unicamente per la condizione di appartenenza al 41-bis, e che il Tribunale di sorveglianza non avesse esplicitato adeguate ragioni di sicurezza alla base del divieto di utilizzare fornelli e suppellettili per l'intera giornata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha richiamato l'evoluzione giurisprudenziale e la pronuncia della Corte costituzionale n. 186/2018, affermando che la previsione di fasce orarie per la cottura è, di per sé, regolazione dell'esercizio di un diritto e sindacabile solo se la differenziazione rispetto ai detenuti comuni non è accompagnata da giustificazioni concrete. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza ha fornito motivazione sintetica ma adeguata: esigenze di salubrità degli ambienti, prevenzione di concentrazione di fumi e odori e ragioni di sicurezza connesse all'attenuazione dei controlli notturni. Tali ragioni rendono plausibile la diversità di trattamento e non la trasformano in maggiore afflittività del regime 41-bis. Il ricorso è stato dunque rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Costituzione della Repubblica Italiana
Gli artt. 3 e 27 sono richiamati nel senso che il trattamento detentivo non può essere discriminatorio né assumere carattere afflittivo eccedente la finalità rieducativa; la differenziazione di disciplina va giustificata per non ledere tali principi.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
art. 1, comma 5; art. 35-bis
L'art. 1, comma 5 definisce i principi del trattamento; la Corte interpreta che la regolamentazione dell'esercizio dei diritti non può essere strumentale a ripristinare maggiore afflittività per i soggetti al 41-bis. L'art. 35-bis è la norma procedurale per il reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza.
art. 41-bis Ord. pen.
Il regime differenziato autorizza misure restrittive per motivi di sicurezza, ma non può giustificare l'assoluta proibizione di cottura dei cibi né misure che, senza ragioni concrete, incrementino l'afflittività rispetto ai detenuti comuni.
D.P.R. n. 230 del 2000
Norma citata per i limiti all'interno delle camere detentive circa il riscaldamento e la preparazione di cibi semplici e rapidamente approntabili; funge da parametro operativo nel bilanciamento tra diritto e esigenze di sicurezza/salubrità.
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2018
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione che imponeva l'assoluta impossibilità per i detenuti al 41-bis di cuocere cibi, stabilendo che non può essere totalmente azzerata tale possibilità; da essa discende il principio che la regolamentazione amministrativa deve rispettare limiti non afflittivi.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022; Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020; Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la previsione di fasce orarie è sindacabile: è legittima se motivata da esigenze concrete (salubrità, sicurezza, organizzazione), mentre è censurabile se la differenziazione rispetto ai detenuti comuni manca di giustificazioni apprezzabili e mira a rendere il regime più afflittivo.
Codice di procedura penale
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla parte soccombente.
Massime di principio
- La previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi nei detenuti sottoposti al 41-bis è, di per sé, regolazione dell'esercizio di un diritto e non automaticamente illegittima.
- È ammissibile una differenziazione rispetto ai detenuti comuni solo se corredata da ragioni concrete e specifiche (salubrità, sicurezza, organizzazione interna); in mancanza di tali motivazioni la misura può essere dichiarata discriminatoria o eccessivamente afflittiva.
- La giurisdizione (Tribunale di sorveglianza e Corte di Cassazione) può sindacare la regolamentazione amministrativa quando essa, nella pratica, elude i limiti stabiliti dalla Corte costituzionale (sent. 186/2018).
- L'amministrazione penitenziaria ha l'onere motivazionale: deve enucleare ragioni apprezzabili e specifiche quando limita i diritti dei detenuti 41-bis in modo diverso rispetto ai detenuti comuni.
- In contenziosi simili si valuterà il bilanciamento tra diritto dei detenuti e esigenze di sicurezza/salubrità; la mera appartenenza al 41-bis non giustifica automaticamente misure più afflittive.
- Chi propone ricorso senza prove o argomentazioni idonee a smentire le giustificazioni amministrative rischia il rigetto e la condanna alle spese processuali.
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