Ordinanza n. 544/2026 - Milano, Sezione 2
Istanza per sollecito e/o sostituzione Commissario ad Acta nominato con sentenza Tar Milano n. 1153/2025, pubblicata il 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero e del commissario ad acta nell'esecuzione del giudicato, con istanza di sollecito o sostituzione del commissario
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere ottenuto la sentenza del TAR che aveva ordinato al Ministero di dare esecuzione entro sessanta giorni al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha comunicato al commissario ad acta l'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione. Il Ministero è rimasto inottemperante e anche il commissario designato è rimasto totalmente inerme, lasciando decorrere il termine di ulteriori sessanta giorni assegnatogli. Il ricorrente ha quindi chiesto il sollecito del commissario oppure, in subordine, la sua sostituzione con il Prefetto di Milano, per superare la persistente inerzia degli uffici ministeriali e assicurare il pagamento delle spese di lite riconosciute nel titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza e ha sostituito il precedente commissario ad acta con il Prefetto di Milano, autorizzandolo a delegare un funzionario della Prefettura. La sostituzione è stata ritenuta giustificata dalla perdurante e ingiustificata inerzia dell'organo commissariale, considerata sufficiente a compromettere l'effettività della tutela giurisdizionale. Il nuovo commissario, quale organo ausiliario del giudice dell'ottemperanza, dovrà agire esclusivamente per l'esecuzione del giudicato e compiere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza tutti gli adempimenti necessari, incluso il reperimento e il pagamento delle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale di Milano e non ancora corrisposte. Eventuali impedimenti contabili o carenze di fondi non possono legittimamente impedire l'esecuzione del giudicato. Il commissario dovrà inoltre trasmettere al TAR una relazione dettagliata sull'attività svolta. Il compenso sarà liquidato con successivo provvedimento e posto a carico dell'Amministrazione inadempiente; le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La norma è richiamata implicitamente quale fondamento del giudizio di ottemperanza e dei poteri necessari ad assicurare l'esecuzione del giudicato.
art. 114 c.p.a.
La norma è richiamata implicitamente quale fondamento dei poteri del giudice dell'ottemperanza, compresa la nomina e sostituzione del commissario ad acta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La perdurante e ingiustificata inerzia del commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza costituisce presupposto sufficiente per la sua sostituzione, quando ciò sia necessario ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale.
- Nell'ottemperanza il giudice può nominare, in sostituzione del commissario rimasto inerte, un organo esterno all'amministrazione inadempiente, quale il Prefetto, valorizzandone la posizione di terzietà e i poteri istituzionali.
- Il commissario ad acta è organo ausiliario del giudice dell'ottemperanza e deve adottare le proprie determinazioni esclusivamente in funzione dell'integrale esecuzione del giudicato.
- Il commissario ad acta deve superare eventuali impedimenti contabili o carenze di fondi dell'amministrazione, che non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato.
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