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Sentenza

Sentenza n. 3134/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del provvedimento n. P-RM/L/Q/2023/102658 del 14 agosto 2025, notificato al ricorrente in pari data, con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma ha dichiarato, ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.P.R. 394/1999, la decadenza del nulla osta al lavoro subordinato n. P-RM/L/Q/2023/102658, richiesto nell'ambito del Decreto Flussi 2021/2022, rilasciato in data 2 maggio 2023, in favore del lavoratore Sig. Rahman Maseur, nonché di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche non conosciuto, nonché per l’accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e del silenzio dell'Ambasciata italiana di Dhaka in relazione alla domanda di rilascio visto per motivi di lavoro subordinato, inoltrata dal Sig. Rahman Maseur, per l'effetto ordinando all’Amministrazione la fissazione di un appuntamento immediato con urgenza per il rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato in favore dello stesso,

Giustizia amministrativa202512955

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenza non definitivaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka sulla domanda di visto per lavoro subordinato; il giudizio comprende anche l’impugnazione della decadenza dal nulla osta al lavoro, riservata alla successiva udienza di merito

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 14 agosto 2025 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma ha dichiarato, ai sensi dell’art. 31, comma 4, del d.P.R. 394/1999, la decadenza dal nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 2 maggio 2023 nell’ambito del Decreto Flussi 2021/2022. Ha inoltre proposto azione avverso il silenzio dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka sulla domanda di rilascio del visto per lavoro subordinato, presentata il 23 agosto 2023, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e l’ordine di fissare con urgenza un appuntamento per il rilascio del visto. Il TAR ha esaminato, in questa fase, la sola domanda contro il silenzio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività la domanda avverso il silenzio dell’Ambasciata. Ha rilevato che il procedimento, iniziato il 23 agosto 2023, avrebbe dovuto concludersi entro venti giorni ai sensi dell’art. 42, comma 3, del d.l. n. 73/2022; il termine annuale previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. per proporre l’azione avverso il silenzio scadeva quindi entro settembre 2024. Poiché il ricorso è stato notificato soltanto il 28 ottobre 2025, l’azione era tardiva e doveva essere dichiarata irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Il giudizio è rimasto non definito quanto alla domanda di annullamento del provvedimento di decadenza dal nulla osta: il TAR ha disposto la fissazione dell’udienza pubblica per la decisione sul merito. Le spese sono state rinviate all’esito definitivo.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento

    L’azione avverso il silenzio, pur potendo essere proposta finché perdura l’inadempimento, è soggetta al termine decadenziale massimo di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    La domanda avverso il silenzio proposta oltre il termine previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. deve essere dichiarata irricevibile per tardività.

  • art. 42, comma 3, d.l. n. 73/2022

    Il procedimento relativo alla domanda di visto considerato nella decisione avrebbe dovuto concludersi entro venti giorni; tale termine determina il dies a quo del termine annuale per l’azione contro il silenzio.

  • art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999

    È richiamato quale base normativa del provvedimento prefettizio di decadenza dal nulla osta al lavoro; la relativa domanda di annullamento non è stata decisa con la pronuncia in esame.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione deve essere proposta, a pena di irricevibilità, entro un anno dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, anche quando l’inadempimento amministrativo perduri oltre tale termine.
  • Il termine annuale per l’azione avverso il silenzio decorre dalla scadenza del termine legale di conclusione del procedimento, individuato sulla base della disciplina speciale applicabile al procedimento stesso.
  • La persistente inerzia dell’amministrazione non consente di eludere il termine massimo annuale previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a.; la proposizione tardiva dell’azione comporta l’irricevibilità della domanda.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardivitàTermini del procedimento

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