Cassazione Penale, Sentenza n. 48067/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto le istanze di misura alternativa alla detenzione. Sono stati dedotti due vizi processuali: (1) dall'avvocato Remigio Sicilia la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale ad uno dei due difensori di fiducia, con conseguente nullità; (2) dall'avvocato Franco Taurchini la mancata concessione del rinvio per legittimo impedimento difensivo, nonostante istanza tempestiva e documentata, con conseguente nullità dell'udienza per difetto di assistenza dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: l'omesso avviso a un solo difensore configura una nullità a regime intermedio che si considera sanata se non eccepita in udienza dal difensore presente (o dal difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4), ai sensi dell'art. 182, comma 2. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: la giurisprudenza applica l'art. 420-ter, comma 5, anche al procedimento di sorveglianza, per cui un legittimo impedimento del difensore, debitamente comprovato, impone il rinvio; l'omessa valutazione di tale istanza determina una nullità assoluta (artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Disciplina dell'udienza camerale; contestualizza la natura dell'udienza celebrata dal Tribunale di sorveglianza
art. 678 cod. proc. pen.
Rilevante in quanto l'udienza si è svolta secondo le disposizioni sugli artt. 666 e 678; conferma la modalità camerale del procedimento
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata per spiegare che l'esecuzione del titolo era stata sospesa dal Pubblico ministero; contesto fattuale
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Obbligo di nominare il difensore d'ufficio in udienza; rilevante per la considerazione della sanatoria quando un difensore era presente
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la sanatoria delle nullità a regime intermedio se non eccepite opportunamente; applicata per rigettare la doglianza sulla mancata notifica a un difensore
art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.
Applicata al procedimento di sorveglianza: un legittimo impedimento debitamente comprovato del difensore impone il rinvio dell'udienza; la mancata considerazione costituisce motivo di nullità
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Individua le nullità assolute; la Corte ha qualificato come assoluta la nullità derivante dal difetto di assistenza difensiva per mancato accoglimento dell'impedimento
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede gli effetti delle nullità assolute; applicata per concludere l'insanabilità e la conseguente necessità di annullamento e rinvio
Massime di principio
- La mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a uno solo dei due difensori integra una nullità a regime intermedio: va eccepita in udienza dal difensore presente (o dal difensore d'ufficio) altrimenti si ritiene sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2.
- Il legittimo impedimento del difensore, se tempestivamente e documentalmente provato, impone il rinvio anche nel procedimento di sorveglianza: l'art. 420-ter, comma 5, si applica anche a tali procedimenti.
- L'omessa valutazione di un'istanza di rinvio per legittimo impedimento difensivo determina una nullità assoluta per difetto di assistenza, con conseguente annullamento e rinvio del provvedimento impugnato.
- Per evitare la decadenza dalla tutela delle nullità intermedie, il difensore presente deve eccepire in udienza qualsiasi vizio relativo alla mancata notifica o composizione difensiva; diversamente la relativa eccezione si considera preclusa.
- In presenza di un impedimento difensivo documentato, è cruciale produrre tempestivamente la documentazione e richiedere formalmente il rinvio; l'ignorare tale richiesta espone il provvedimento al rischio di annullamento in sede di impugnazione.
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