Sentenza del 13/02/2023 n. 4429 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva richiesto rimborso ex D.P.R. n. 602/1973, art. 38, relativo all'IRES versata per gli anni 2011-2014, sostenendo che nel 2011 aveva effettuato un investimento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico rientrante nella 'Tremonti ambiente' (L. n. 388/2000, art. 6, commi 13-19). Pur avendo accesso alle tariffe incentivanti del III conto energia (D.M. 6 agosto 2010), la società non aveva fruito della detassazione per dubbi sulla cumulabilità dei due benefici. L'Ufficio aveva implicitamente rifiutato il rimborso; la contribuente aveva vinto nei due gradi di merito e l'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo principalmente che il D.M. 6/8/2010 (III conto energia, art. 5) consente la cumulabilità solo con i benefici espressamente elencati e che la Tremonti-ambiente non è tra questi, quindi i benefici non sono cumulabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che la fruizione delle tariffe del III conto energia sia cumulabile soltanto con i benefici elencati nell'art. 5 del decreto e che la detassazione Tremonti non sia cumulabile con le tariffe incentivanti. Ha assorbito gli altri motivi (riguardanti profili probatori e motivazionali), cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo della società contribuente. Ha compensato le spese nei gradi di merito e condannato la contribuente a rimborsare le spese del giudizio di legittimità all'Agenzia (liquidate in Euro 7.500,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Norma procedurale che disciplina l'istanza di rimborso tributario; qui la società ha invocato tale rimborso per l'IRES versata.
Legge n. 388 del 2000, art. 6, commi 13-19 (Tremonti ambiente)
Prevede una detassazione per investimenti ambientali. La controversia verteva sulla possibilità di cumulare tale detassazione con le tariffe incentivanti del III conto energia.
D.M. 6 agosto 2010 (III conto energia), art. 5
Stabilisce che le tariffe incentivanti del III conto energia sono cumulabili esclusivamente con i benefici tassativamente elencati; la Corte ha interpretato che la Tremonti-ambiente non rientra tra i benefici cumulabili, comportando la non cumulabilità.
D.L. n. 124 del 2019, art. 36
Introduzione di una facoltà (e relativa regolazione attuativa) che consente, a chi avesse cumulato benefici, di assoggettare a imposta l'importo dedotto per conservare le tariffe incentivanti pagando una somma corrispondente all'imposta dovuta; la norma è richiamata come conferma dell'assetto normativo che tratta i due benefici come alternativi.
D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. o)
Indica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le impugnazioni di atti amministrativi che regolano i rapporti fra i due benefici; la Corte rileva che alcune questioni afferenti all'attuazione normativa rientrano nella giurisdizione del g.a.
Cass. S.U. n. 25479/2021 (fattispecie richiamata)
Giurisprudenza richiamata dalla Corte per evidenziare che controversie aventi ad oggetto atti amministrativi attuativi della disciplina dei due benefici sono da devolvere al giudice amministrativo.
Massime di principio
- Se un decreto di incentivazione (es. un 'conto energia') dispone che le tariffe sono cumulabili solo con benefici espressamente elencati, non è possibile cumularle con una detassazione non menzionata; l'assenza di espressa previsione di cumulabilità equivale a esclusione.
- Quando il contribuente ha già fruito di un beneficio economico (es. tariffe incentivanti), non può successivamente chiedere il rimborso relativo alla mancata applicazione di un altro beneficio (es. Tremonti-ambiente) se la normativa impedisce la cumulabilità.
- Norme successive che disciplinano i rapporti tra benefici (es. D.L. n. 124/2019, art. 36) possono prevedere meccanismi di regolarizzazione (pagamento dell'imposta corrispondente per mantenere il beneficio economicamente prevalente) e confermano la natura alternativa dei vantaggi fiscali.
- Le impugnazioni contro atti amministrativi di attuazione o regolazione delle modalità di esercizio di scelte tra benefici rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo; va distinto il giudizio sul diritto soggettivo del contribuente (giudice tributario) dall'impugnazione di provvedimenti amministrativi attuativi.
- Prima di richiedere rimborsi o scegliere tra benefici fiscali, occorre verificare espressamente le clausole di cumulabilità previste dalla normativa primaria e secondaria e valutare l'eventuale obbligo o facoltà di rinuncia/integrazione (anche mediante pagamento), nonché predisporre documentazione amministrativa probante.
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