Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4181/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202407719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di annullamento del diniego di riconoscimento di un titolo estero conseguito in Romania per l’insegnamento sul sostegno

Esito

ESTINZIONE

La controversia

L’appellante, già ricorrente davanti al TAR Lazio, aveva impugnato la sentenza che aveva respinto la domanda di annullamento del diniego ministeriale di riconoscimento, ai fini dell’insegnamento sul sostegno, del titolo estero conseguito in Romania. Nel corso del giudizio d’appello, con memoria depositata e notificata alle Amministrazioni appellate nel termine di legge, ha dichiarato di rinunciare all’appello per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le Amministrazioni si sono costituite e non si sono opposte alla rinuncia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all’appello, ritenendola espressione del principio dispositivo applicabile anche al processo amministrativo. Poiché la rinuncia era stata depositata e notificata alle altre parti nel rispetto delle formalità previste dall’art. 84 c.p.a. e non vi era stata opposizione delle parti interessate alla prosecuzione, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese del grado sono state compensate tra le parti, in considerazione della natura del ricorso e dell’assenza di opposizione delle Amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    «1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. [...] 3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.»

    La rinuncia al ricorso o all’appello è possibile in ogni stato e grado; quando è depositata e notificata alle altre parti nel termine di legge e non vi è opposizione alla prosecuzione, determina l’estinzione del processo.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    “Il giudice dichiara estinto il giudizio: (…) c) per rinuncia”.

    La rinuncia costituisce causa di estinzione del giudizio, che deve essere dichiarata dal giudice.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado, in applicazione del principio dispositivo del processo.
  • La rinuncia all’appello determina l’estinzione del giudizio quando è validamente dichiarata, depositata e notificata alle altre parti nel termine previsto dall’art. 84 c.p.a. e le parti interessate alla prosecuzione non vi si oppongono.
  • La rinuncia all’impugnazione non comporta una decisione nel merito sulla legittimità dell’atto amministrativo o della sentenza impugnata, ma definisce il giudizio mediante declaratoria di estinzione.
  • In caso di rinuncia, le spese degli atti di procedura sono in linea generale a carico del rinunciante, ma il giudice può compensarle valutando le circostanze del caso; la mancata opposizione delle altre parti può concorrere a giustificare la compensazione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.