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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28672/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (passeggero)

La controversia

Un passeggero conveniva in giudizio il vettore aereo chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti allo smarrimento definitivo del bagaglio imbarcato in stiva su un volo interno Palermo-Verona. Il giudice di pace aveva accolto l'eccezione della compagnia relativa alla giurisdizione straniera in base a una clausola contrattuale; il tribunale, in appello, aveva invece affermato la giurisdizione del giudice italiano, ma aveva poi rigettato la domanda risarcitoria ritenendo, da un lato, non sufficientemente provato il quantum del danno e, dall'altro, non praticabile la liquidazione equitativa. Il ricorrente ha quindi denunciato: 1) la violazione della Convenzione di Montreal, del regolamento UE sul trasporto aereo e del codice della navigazione, sostenendo l'applicabilità della disciplina internazionale anche ai voli interni operati da vettori UE; 2) la violazione delle norme sulla responsabilità del vettore e sull'onere della prova, assumendo che, provato l'inadempimento/custodia mancata, il vettore dovesse rispondere entro il massimale convenzionale; 3) la violazione dell'art. 1226 c.c., per il mancato ricorso alla liquidazione equitativa del danno, impossibile da quantificare con precisione per la natura del pregiudizio; 4) la violazione delle norme sulle spese, motivo rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso nei termini indicati in motivazione, e ha dichiarato assorbito il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato al Tribunale di Roma, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame applicando il principio secondo cui, accertato l'an debeatur del danno da smarrimento del bagaglio, il giudice deve procedere alla sua liquidazione, anche equitativa, se la quantificazione puntuale sia oggettivamente difficile. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 22 Convenzione di Montreal

    Il risarcimento per perdita/smarrimento del bagaglio è soggetto a un massimale convenzionale e presuppone la prova del danno-conseguenza concretamente subito, secondo i principi dell'ordinamento nazionale richiamato dalla Convenzione.

  • art. 17 Convenzione di Montreal

    La disposizione è richiamata come base della responsabilità del vettore per i danni ai bagagli, inclusa la perdita o distruzione.

  • art. 21, paragrafo 2, Convenzione di Montreal

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di prova liberatoria del vettore; nel testo della decisione tale ricostruzione è menzionata solo come tesi difensiva.

  • Regolamento CE n. 2027/97

    Richiamato come disciplina eurounitaria della responsabilità del vettore aereo per passeggeri e bagagli, poi modificata dal regolamento n. 889/2002.

  • Regolamento CE n. 889/2002

    Richiamato per sostenere l'applicabilità della Convenzione di Montreal anche ai voli operati da vettori UE, compresi i voli interni.

  • art. 941 codice della navigazione

    La norma è richiamata come disposizione di rinvio alle norme comunitarie e internazionali vigenti in materia di trasporto aereo di persone e bagagli.

  • art. 942 codice della navigazione

    Invocato dal ricorrente per affermare la responsabilità del vettore salvo prova di avere adottato tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno.

  • art. 953 codice della navigazione

    Invocato dal ricorrente per sostenere la responsabilità del vettore per le cose consegnate fino alla riconsegna al destinatario.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel contesto della responsabilità per inadempimento del vettore.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è consentita quando il danno sia certo ma la sua precisa quantificazione sia oggettivamente difficile e non dipenda dall'inerzia della parte onerata della prova.

  • art. 1681 c.c.

    Richiamato per affermare la responsabilità del vettore per ritardo e inadempimento, salvo prova liberatoria dell'adozione di tutte le misure idonee a evitare il danno.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova nella domanda risarcitoria.

  • art. 115 c.p.c.

    La liquidazione equitativa è descritta come applicazione specifica del potere-dovere del giudice di valutare la prova e di colmare, entro limiti ragionevoli, la difficoltà di quantificazione del danno.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato solo nel quarto motivo sulle spese di lite, poi dichiarato assorbito.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato solo nel quarto motivo sulle spese di lite, poi dichiarato assorbito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come base del rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per i motivi di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Il danno da smarrimento del bagaglio, nei limiti del massimale convenzionale applicabile, richiede la prova del danno-conseguenza concretamente subito; non è sufficiente la sola allegazione dell'inadempimento del vettore.
  • Quando l'esistenza del danno è provata ma la sua quantificazione è oggettivamente difficile, il giudice deve procedere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.; non può limitarsi a un non liquet per carenza di dati puntuali se la difficoltà non dipende dall'inerzia della parte danneggiata.
  • La liquidazione equitativa presuppone la certezza dell'an debeatur e l'impossibilità o rilevante difficoltà, incolpevole e oggettiva, di determinare il quantum; non può supplire alla mancata prova dell'esistenza stessa del danno.
  • Nel caso di smarrimento del bagaglio aereo, il contenuto del bagaglio può essere valutato in via presuntiva secondo l'id quod plerumque accidit, specie quando sia irragionevole pretendere una prova analitica del contenuto di effetti personali e di viaggio.
  • Se il giudice ritiene possibile determinare il quantum sulla base delle prove, non può contemporaneamente negare la liquidazione equitativa per asserita impossibilità di quantificazione: le due affermazioni sono logicamente incompatibili.
  • La clausola contrattuale o il generico richiamo alle condizioni generali di trasporto non equivalgono, di per sé, a una rituale eccezione di difetto di giurisdizione o di incompetenza del giudice adito, ove la legge richieda una specifica contestazione processuale.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioniInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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