Cassazione Civile, Ordinanza n. 29240/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La struttura sanitaria, che operava in regime di convenzionamento con la ASL, aveva praticato in fattura lo sconto del 20% previsto dalla normativa di settore, apponendo però una riserva di ripetizione delle somme corrispondenti allo sconto, sostenendo che l’obbligo di applicarlo fosse solo temporaneo e non definitivamente dovuto. Aveva quindi agito in giudizio per far dichiarare l’illegittimità di tale obbligo e ottenere la restituzione delle somme trattenute. In appello, la Corte territoriale aveva rilevato d’ufficio che non risultava depositato il contratto scritto tra le parti, richiesto ad substantiam, escludendo per questo l’esistenza di un valido rapporto contrattuale o di convenzionamento/accreditamento. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che il contratto non era il titolo del diritto azionato ma solo un presupposto fattuale della lite, centrata sulla legittimità dello sconto; 2) violazione dell’art. 101 c.p.c., perché la nullità del contratto per difetto di forma era stata rilevata d’ufficio senza previa rimessione della questione al contraddittorio, impedendo alle parti di difendersi e di produrre il contratto eventualmente non allegato in precedenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d’appello avesse deciso su una questione di nullità del contratto rilevata d’ufficio senza previa sottoposizione alle parti, con conseguente violazione del diritto di difesa e nullità della decisione per la cosiddetta "terza via" o decisione a sorpresa. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sulla ripartizione dell’onere della prova, invocata dalla ricorrente per sostenere che la forma scritta non dovesse essere provata come titolo del diritto azionato, ma il motivo resta assorbito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al dedotto vizio di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo resta assorbito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta violazione delle regole di valutazione delle risultanze processuali, ma il motivo resta assorbito.
art. 101 c.p.c.
La Corte lo applica nel senso che la questione di nullità rilevata d’ufficio deve essere previamente sottoposta al contraddittorio delle parti; in difetto, la sentenza è nulla per decisione a sorpresa.
art. 996 lett. o) L. 296/2007
Richiamato nel ricostruire la disciplina dello sconto del 20% applicato alle prestazioni sanitarie convenzionate; la questione della sua perdurante legittimità non viene però esaminata nel merito per l’assorbimento del primo motivo.
Massime di principio
- La nullità del contratto per difetto di forma, quando rilevata d’ufficio dal giudice, integra una questione mista di fatto e di diritto che deve essere preventivamente sottoposta al contraddittorio delle parti; in mancanza, la decisione è nulla per violazione del diritto di difesa.
- Il divieto di decisioni a sorpresa opera anche quando la questione officiosamente rilevata non sia stata espressamente dedotta dalle parti, purché la parte che si duole della nullità indichi concretamente quali difese o allegazioni avrebbe potuto svolgere se fosse stata previamente avvisata.
- Quando il giudice fonda la decisione su un profilo di nullità contrattuale non discusso, la sentenza va cassata con rinvio affinché il giudice di merito riesamini la controversia nel contraddittorio effettivo delle parti.
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