Cassazione Civile, Ordinanza n. 01394/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di pagamento relativi a canoni enfiteutici emessi per conto di un Comune da una società concessionaria, poi succeduta da altre società fino alla curatela fallimentare. In primo grado il giudice di pace aveva annullato gli avvisi; il Tribunale, su impugnazione della curatela, aveva dichiarato inammissibile l’appello ritenendo che la decisione di primo grado avesse qualificato la domanda come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e che tale qualificazione, non specificamente censurata, fosse passata in giudicato; inoltre, nel regime ratione temporis, contro quella decisione non era ammesso appello ai sensi dell’art. 616 c.p.c. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi sostanzialmente unitari, denunciando omessa decisione, violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 616 e 618 c.p.c., dell’art. 949, comma 1, c.c. e dell’art. 112 c.p.c., nonché motivazione apparente. In sintesi, ha sostenuto che i privati avevano in realtà contestato il merito della pretesa e la debenza del credito, che l’atto non avrebbe richiesto la formazione di un ruolo esattoriale e che il Tribunale avrebbe erroneamente ricondotto la domanda a una diversa azione, pronunciando ultra/extra petita e senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata si fondasse su una ratio decidendi autonoma e decisiva: la qualificazione della domanda operata dal giudice di pace come opposizione all’esecuzione non era stata specificamente impugnata in appello, sicché su quel punto si era formato giudicato; il ricorso non ha attaccato tale autonoma ragione decisoria. Ha inoltre osservato che il ricorrente si è limitato a contrapporre una diversa lettura della natura dell’atto e della domanda, senza superare il principio secondo cui l’impugnazione va proposta secondo la qualificazione data dal giudice alla domanda. È stata esclusa anche l’apparenza della motivazione, poiché la sentenza di merito esponeva un percorso argomentativo comprensibile e riferito al caso concreto. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non si sono difesi. È stato altresì dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
richiamato per qualificare la domanda originaria come opposizione all’esecuzione, incentrata sulla contestazione del diritto di procedere esecutivamente
art. 616 c.p.c.
nel testo ratione temporis non consentiva l’appello contro la decisione sull’opposizione all’esecuzione
art. 618 c.p.c.
invocato dal ricorrente insieme all’art. 615 c.p.c. nei motivi di impugnazione
art. 949, comma 1, c.c.
richiamato dal ricorrente come parametro della propria qualificazione della domanda, ma non ritenuto decisivo
art. 112 c.p.c.
evocato per denunciare ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché il giudice può qualificare la domanda entro i limiti del chiesto
art. 360 c.p.c.
richiamato in tema di tipicità dei motivi di ricorso e di vizio motivazionale
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
richiamato quale filtro di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con un orientamento consolidato o con la ratio decidendi
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato in combinato disposto per la quantificazione dell’ulteriore importo
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato come fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 D.P.R. n. 115/2002
art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012
richiamato per la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione
art. 12 preleggi
richiamato per il criterio ermeneutico della riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- L’impugnazione deve misurarsi con la qualificazione giuridica della domanda compiuta dal giudice della sentenza impugnata; se tale qualificazione non viene specificamente censurata, su di essa si forma giudicato e il gravame che la prescinde è inidoneo a incidere sulla decisione.
- Il vizio di ultrapetizione non ricorre quando il giudice si limiti a qualificare correttamente la domanda o a ricostruirne il contenuto sostanziale entro i limiti del petitum e della causa petendi; il divieto opera solo se viene attribuito un bene della vita diverso o non richiesto.
- La motivazione è apparente solo quando, pur formalmente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione o si presenta come meramente stereotipata e non riferita al caso concreto; non basta la mera insoddisfazione della parte per la soluzione adottata.
- In cassazione il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata; la mancata censura di tale fondamento determina l’inammissibilità del ricorso.
- Nel sindacato di legittimità sull’art. 360, n. 5, c.p.c. sopravvive soltanto il "minimo costituzionale" della motivazione, con esclusione delle doglianze sulla mera sufficienza o congruità della motivazione.
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