Sentenza del 07/11/2016 n. 1175 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IRES -CREDITO D'IMPOSTA - ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE - OMESSA INDICAZIONE INDICHIARAZIONE - CONSEGUENZE - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - NECESSITA' - LIMITI -CONSEGUENZE. In tema di credito d'imposta per l'esercizio dell'attività cinematograficadi cui all'art. 1, comma 327, lett. c) n. 1 della legge 244/2007, poiché "Il credito di imposta vaindicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa alperiodo di imposta di riconoscimento del contributo, sia nella dichiarazionedei redditi relativa al periodo in cui il credito e utilizzato", l'omessaindicazione del credito nel quadro RU poteva essere sanata con la rettificadella dichiarazione dei redditi entro il termine per la presentazione di quellasuccessiva, ai sensi dell'art. 2 comma 8 bis del D.P.R.22 luglio 1998 n. 322,giusta circ. 17 aprile 2009 n. 17/E. Nel caso di specie, il contribuente nonsolo non ha rispettato la norma ma ha atteso ben tre anni, presentando ladichiarazione integrativa il 31.12.2013, quando aveva già ricevuto lacomunicazione dell'irregolarità e la notizia del ruolo già formato e resoesecutivo il 10.12.2013. Pertanto, la declaratoria della decadenza delbeneficio è legittima in quanto costituisce chiara e doverosa applicazionedella norma dal contribuente violata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa declaratoria di decadenza dal beneficio fiscale è stata ritenuta legittima. L’omessa indicazione del credito non è stata validamente sanata, poiché la dichiarazione integrativa è stata presentata tardivamente e, comunque, dopo la conoscenza degli esiti del controllo e dell’avvenuta formazione del ruolo. Il recupero del credito da parte dell’Amministrazione finanziaria è quindi confermato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva omesso di indicare il credito d’imposta nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, nonostante la normativa imponesse tale indicazione, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui il contributo era stato riconosciuto, sia in quella relativa al periodo in cui il credito era stato utilizzato. L’omissione avrebbe potuto essere sanata mediante dichiarazione integrativa presentata entro il termine previsto per la dichiarazione successiva, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998 e secondo quanto indicato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 17 aprile 2009. Tuttavia, il contribuente ha presentato l’integrativa soltanto il 31 dicembre 2013, circa tre anni dopo, quando aveva già ricevuto la comunicazione di irregolarità e quando il ruolo era già stato formato e reso esecutivo il 10 dicembre 2013.
Norme richiamate
Art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, legge n. 244/2007
Prevede il credito d’imposta per l’esercizio dell’attività cinematografica, oggetto della controversia.
Art. 2, comma 8-bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Consente la rettifica della dichiarazione mediante dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Nel caso concreto, tale possibilità non è stata esercitata tempestivamente.
Circolare Agenzia delle Entrate 17 aprile 2009, n. 17/E
Chiarisce che l’omessa indicazione del credito nel quadro RU può essere regolarizzata mediante dichiarazione integrativa, purché presentata entro il termine previsto dalla disciplina applicabile.
Disciplina del credito d’imposta cinematografico
Il credito di imposta va indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del contributo, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il credito è utilizzato.
L’indicazione nelle dichiarazioni fiscali costituisce un adempimento essenziale e la sua omissione comporta la decadenza dal beneficio, salvo tempestiva regolarizzazione nei termini consentiti.
Massime di principio
- Quando una norma subordina espressamente un credito d’imposta all’indicazione in dichiarazione a pena di decadenza, l’omissione può comportare la perdita del beneficio anche se il contribuente possiede sostanzialmente i requisiti per ottenerlo.
- La dichiarazione integrativa può sanare l’omissione solo se presentata entro i termini previsti dalla legge; il semplice invio tardivo non impedisce la decadenza.
- La presentazione dell’integrativa dopo la comunicazione di irregolarità o dopo la formazione e l’esecutività del ruolo non consente, di regola, di recuperare un beneficio ormai decaduto.
- Gli adempimenti formali previsti per l’utilizzo dei crediti d’imposta devono essere verificati sia nella dichiarazione del periodo di riconoscimento sia in quella del periodo di utilizzo.
- La tempestiva conservazione della documentazione e il controllo delle scadenze dichiarative sono essenziali, perché la regolarizzazione successiva può essere preclusa dall’intervento dei controlli dell’Amministrazione finanziaria.
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