Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1516/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari - del provvedimento prot. n. 793446/RU del 9.12.2025, notificato in pari data, con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi – Ufficio Bingo ha disposto la decadenza della convenzione di concessione per il gioco del bingo n. 279/08/R in proroga, in titolarità di Oxford S.r.l.; - della nota prot. 564410 del 2.9.2025, con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi – Ufficio Bingo ha comunicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. della Legge 241/90, l’avvio del procedimento di decadenza della concessione in parola; - della nota prot. 582101 dell’11.9.2025, con la quale l’Ufficio Bingo ha comunicato l’incameramento parziale del deposito cauzionale; - della nota prot. n. 669406 del 27.10.2025, con la quale l’Ufficio Bingo ha formalmente contestato la mancata trasmissione del bilancio di esercizio 2024; - della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 699258 del 10.11.2025; - della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 722899 del 19.11.2025; - del verbale di sopralluogo effettuato in data 15.10.2025; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202601787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decadenza della convenzione di concessione per il gioco del bingo e atti presupposti, inclusi l'avvio del procedimento, l'incameramento parziale della cauzione e le contestazioni relative alla mancata trasmissione del bilancio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha impugnato la decadenza della convenzione di concessione per il gioco del bingo, chiedendone la sospensione cautelare. La controversia riguarda la perdita della disponibilità dei locali in cui era esercitata l'attività, a seguito dello sfratto disposto dal Tribunale di Novara con decorrenza 12 settembre 2025, nonché la conseguente interruzione non autorizzata dell'attività per oltre trenta giorni. Dagli atti risultava che l'ultima trasmissione dei dati di gioco risaliva al 30 settembre 2025 e che, al sopralluogo del 15 ottobre 2025, i locali erano in fase di smantellamento e la sala risultava inattiva. La società aveva sostenuto che la perdita dei locali non fosse dipesa da morosità o negligenza, essendo avvenuta in esecuzione di un provvedimento giudiziario, e aveva prospettato un intervento sulla compagine societaria e l'individuazione di una nuova sede, chiedendo novanta giorni per illustrarlo. L'Agenzia ha ritenuto vaghe e indeterminate tali giustificazioni. In sede cautelare la ricorrente ha contestato, secondo quanto emerge dall'ordinanza, la legittimità della decadenza, sostenendo l'insussistenza dei presupposti per la sospensione dell'attività e valorizzando la natura giudiziaria dello sfratto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In base alla documentazione disponibile, la società aveva perso la disponibilità dei locali e aveva interrotto senza autorizzazione l'attività di raccolta del bingo per un periodo superiore a trenta giorni. Il giudice ha ritenuto rilevanti lo sfratto disposto dal Tribunale di Novara, l'ultima trasmissione dei dati di gioco del 30 settembre 2025 e l'esito del sopralluogo del 15 ottobre 2025. Ha inoltre considerato adeguata e articolata la motivazione dell'Agenzia, che aveva esaminato le dichiarazioni della società e rilevato sia la loro vaghezza sia l'indeterminatezza del prospettato trasferimento in una nuova sede e del piano di intervento societario. L'Agenzia era ritenuta legittimata a esercitare la facoltà prevista dall'articolo 11 della convenzione, essendosi verificata una sospensione non autorizzata dell'attività per più di trenta giorni, anche non consecutivi. La perdita dei locali non è stata ritenuta, in questa fase, riconducibile a una causa di forza maggiore sopravvenuta improvvisamente, poiché dal 2018 pendeva un giudizio per morosità promosso dalla locatrice, poi definito sfavorevolmente per la concessionaria. Quest'ultima avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente, considerando i tempi tecnici per il trasferimento, la necessità di stipulare un preliminare di locazione e gli obblighi previsti dalla disciplina regolamentare e dalla convenzione, così da assicurare la continuità del servizio. La decadenza è stata ritenuta comunque sorretta dall'accertata perdita della disponibilità dei locali, anche in ragione del carattere plurimotivato del provvedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la complessità e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR si è pronunciato respingendola per difetto del fumus di fondatezza.

  • art. 11 della convenzione di concessione

    Prevede la facoltà esercitata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in presenza di una sospensione non autorizzata dell'attività di gioco del bingo per più di trenta giorni, anche non consecutivi.

  • art. 3, comma 1, d.m. 31 gennaio 2000, n. 29

    È richiamato tra le disposizioni che imponevano alla concessionaria obblighi rilevanti ai fini della continuità del servizio e dell'attivazione tempestiva in caso di perdita dei locali.

  • art. 3, comma 5, lett. g), della convenzione di concessione

    È richiamato quale fonte degli obblighi gravanti sul concessionario in relazione alla gestione della sala bingo.

  • art. 13, comma 1, della convenzione di concessione

    È richiamato, insieme alle altre disposizioni convenzionali, quale base degli obblighi necessari a garantire la continuità del servizio.

  • art. 7 e ss. l. 241/1990

    Disciplina l'avvio del procedimento di decadenza comunicato dall'amministrazione; l'ordinanza non rileva specifici vizi della comunicazione di avvio.

Massime di principio

  • In una concessione per la gestione del gioco del bingo, la perdita della disponibilità dei locali e la conseguente sospensione non autorizzata dell'attività per più di trenta giorni, anche non consecutivi, possono costituire, secondo la disciplina convenzionale, presupposto sufficiente per la decadenza della concessione.
  • La perdita dei locali non integra necessariamente una causa di forza maggiore quando l'evento sia stato preceduto da una situazione contenziosa o debitoria conosciuta da tempo dal concessionario, il quale avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per assicurare la continuità dell'attività.
  • Ai fini della tutela cautelare, la motivazione dell'amministrazione appare prima facie sufficiente quando ricostruisce puntualmente la perdita dei locali, l'interruzione dell'attività, gli esiti del sopralluogo e l'inadeguatezza delle giustificazioni e dei programmi prospettati dal concessionario.
  • Un provvedimento amministrativo plurimotivato può ritenersi sorretto dalla motivazione quando una delle autonome ragioni poste a fondamento dell'atto risulti, già in sede cautelare, idonea a giustificarne la validità.

Come è indicizzato

RamiContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.