Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12580/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un comune aveva convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, chiedendo l'accertamento del grave inadempimento di obbligazioni assunte in forza di ordinanze commissariali del 2002-2005 e di un contratto di servizio del 2000, stipulato per l'emergenza rifiuti in Campania, con domanda di condanna al pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di ristoro ambientale e royalties per la presenza sul territorio comunale di impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; riassunto il giudizio davanti al T.a.r. Lazio, quest'ultimo ha sollevato regolamento d'ufficio dubitando a sua volta della propria giurisdizione, ritenendo che la controversia avesse natura meramente patrimoniale e non involgesse l'esercizio di poteri autoritativi. In sede di regolamento di giurisdizione, la questione posta alla Corte era quindi se la domanda riguardasse una controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di pubblici servizi e gestione dei rifiuti, oppure se, trattandosi di pretese relative al solo corrispettivo contrattuale e all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, spettasse al giudice ordinario.

La decisione

La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la controversia avesse ad oggetto esclusivamente pretese patrimoniali relative al pagamento di corrispettivi e al dedotto inadempimento di obbligazioni nascenti da un rapporto negoziale, collocate "a valle" rispetto all'accordo e prive di collegamento con l'esercizio di poteri autoritativi o con un procedimento amministrativo discrezionale. La decisione ha quindi escluso la giurisdizione amministrativa esclusiva invocata in materia di pubblici servizi e gestione dei rifiuti, precisando che tale giurisdizione opera solo quando la pubblica amministrazione agisca come autorità e non quando la lite concerna obblighi pecuniari di fonte negoziale. Nessuna statuizione sulle spese, per la natura del conflitto di giurisdizione e la mancata attività difensiva delle parti.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo)

    "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ... le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi"

    La norma non devolve al giudice amministrativo le controversie meramente patrimoniali aventi ad oggetto canoni, corrispettivi o indennità, anche se inserite nel contesto di un servizio pubblico.

  • art. 11, comma 3, c.p.a.

    Richiamato come base del conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal giudice amministrativo dopo la riassunzione del giudizio.

  • art. 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69

    Richiamato quale norma sul regolamento di giurisdizione/riassunzione a seguito di declinatoria di giurisdizione.

  • art. 380-ter c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero.

  • art. 103, comma 1, Cost.

    Il richiamo alla giurisprudenza costituzionale conferma che la giurisdizione esclusiva amministrativa presuppone che la pubblica amministrazione agisca come autorità mediante esercizio di poteri amministrativi.

Massime di principio

  • In materia di pubblici servizi e gestione dei rifiuti, la giurisdizione amministrativa esclusiva non si estende alle controversie che abbiano contenuto esclusivamente patrimoniale e riguardino il pagamento di corrispettivi, canoni o indennità.
  • Quando la domanda si fonda su un rapporto obbligatorio di fonte negoziale o su accordi sostitutivi del provvedimento amministrativo, la lite resta devoluta al giudice ordinario se non è in discussione l'esercizio di poteri autoritativi.
  • La distinzione decisiva ai fini del riparto di giurisdizione è tra attività della pubblica amministrazione come autorità e attività di gestione o attuazione di rapporti di natura privatistica: solo la prima radica la giurisdizione amministrativa esclusiva.
  • Le questioni di adempimento o inadempimento di obbligazioni pecuniarie assunte dalla pubblica amministrazione non appartengono alla giurisdizione amministrativa quando non implichino valutazioni discrezionali o scelte autoritative.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.