Cassazione Penale, Sentenza n. 22226/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che, accogliendo il reclamo di Fanara, aveva ordinato alla Direzione della Casa circondariale di Sassari di consentire al detenuto di effettuare il colloquio in presenza mensile mediante videochiamata o il colloquio telefonico nei limiti previsti, tramite piattaforma validata dal DGSIA e nel rispetto delle relative circolari, e di permettere ai congiunti impossibilitati a recarsi in istituto di eseguire il videocollegamento presso l'ufficio di polizia giudiziaria piu vicino dotato degli strumenti idonei. Il ricorso per cassazione contestava (1) la presunta violazione di norme sull'art. 41-bis e l'atteggiamento del Tribunale che avrebbe esteso ai detenuti 41-bis una disciplina prevista per altre classi di sicurezza e interferito nelle competenze dell'Amministrazione penitenziaria, e (2) la illegittimità delle disposizioni circa l'uso degli uffici dei carabinieri per il videocollegamento, sostituendosi all'Amministrazione nelle valutazioni di interesse pubblico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Il Collegio ha richiamato precedenti decisioni che ammettono l'autorizzazione, in casi di impossibilità o grave difficoltà a effettuare colloqui in presenza, di colloqui visivi per detenuti sottoposti a 41-bis tramite comunicazioni audiovisive controllabili a distanza, con modalità esecutive idonee a garantire le cautele imposte dall'art. 41-bis. La Corte ha ritenuto legittimo l'intervento del Tribunale volto a evitare un pregiudizio concreto al diritto del detenuto, e ha considerato appropriate e non usurpatorie le disposizioni organizzative relative all'uso di uffici di polizia giudiziaria per permettere il videocollegamento. Il ricorso è stato quindi rigettato senza condanna alle spese a carico della parte pubblica ricorrente.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen.
Disciplina del regime differenziato per detenuti per i quali sono previste cautele di sicurezza. La Corte riconosce che, pur nella speciale tutela della sicurezza prescritta dall'art. 41-bis, possono essere autorizzati colloqui audiovisivi controllabili a distanza quando sia impossibile o gravemente difficile l'incontro in presenza, purché siano adottate adeguate cautele esecutive
art. 35-bis Ord. pen.
Norma richiamata dal ricorrente nel quadro normativo; la pronuncia valuta complessivamente il sistema delle norme sull'esecuzione penale e le cautele, confermando la possibilità di regolare i colloqui audiovisivi nei limiti di sicurezza
art. 1 Ord. pen.
riferimento generale alla normativa dell'ordinamento penitenziario; utilizzato nel ricorso per contestare l'estensione delle misure, ma la Corte non ha rilevato incompatibilità
art. 23, comma 1, d. l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma emergenziale richiamata a proposito delle misure adottate durante la pandemia; la Corte ritiene che le misure adottate per consentire videocollegamenti rientrino nella logica delle deroghe e cautele necessarie in fase di emergenza sanitaria
art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso con riferimento alle competenze relative all'esecuzione delle misure restrittive; la Corte ha ritenuto che le indicazioni operative impartite non ledono le competenze dell'Amministrazione ma sono necessarie per rendere effettivo il diritto
art. 97 Cost.
Principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione evocato dai ricorrenti; la Corte non ha ritenuto violato tale principio dalle disposizioni del Tribunale, che hanno finalità di tutela dei diritti in situazione di emergenza
legge n. 2248 del 1865, allegato E
Richiamo storico/formale nelle censure sull'uso degli uffici di polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto che la previsione di punti di collegamento presso uffici di polizia giudiziaria è una misura esecutiva e organizzativa legittima per garantire il diritto al colloquio
Massime di principio
- Il giudice può autorizzare colloqui audiovisivi per detenuti sottoposti al regime speciale dell'art. 41-bis quando vi sia impossibilità o grave difficoltà a svolgere i colloqui in presenza, purché siano adottate modalità che assicurino le cautele di sicurezza richieste dalla norma
- La situazione emergenziale (es. pandemia) costituisce un elemento giustificativo per estendere l'uso del videocollegamento al fine di garantire il diritto ai colloqui, sempre nel rispetto delle misure di controllo previste
- Le disposizioni operative impartite dal giudice per rendere effettivo il diritto (ad esempio indicazioni su piattaforme validate o utilizzo di uffici di polizia giudiziaria) non costituiscono di per sé una indebita sostituzione delle competenze amministrative se sono limitate a misure necessarie per l'esercizio del diritto e compatibili con le esigenze di sicurezza
- L'intervento giurisdizionale è legittimo quando mira a evitare un pregiudizio concreto e attuale all'esercizio dei diritti del detenuto: il bilanciamento tra sicurezza e diritto al colloquio può dunque condurre alla prescrizione di cautele tecniche e organizzative
- In assenza di motivi di sicurezza concreti e specifici contrari, le autorità amministrative dovrebbero agevolare l'attuazione delle misure disposte dal giudice per garantire il contatto tra detenuto e familiari mediante strumenti audiovisivi
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