Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22226/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che, accogliendo il reclamo di Fanara, aveva ordinato alla Direzione della Casa circondariale di Sassari di consentire al detenuto di effettuare il colloquio in presenza mensile mediante videochiamata o il colloquio telefonico nei limiti previsti, tramite piattaforma validata dal DGSIA e nel rispetto delle relative circolari, e di permettere ai congiunti impossibilitati a recarsi in istituto di eseguire il videocollegamento presso l'ufficio di polizia giudiziaria piu vicino dotato degli strumenti idonei. Il ricorso per cassazione contestava (1) la presunta violazione di norme sull'art. 41-bis e l'atteggiamento del Tribunale che avrebbe esteso ai detenuti 41-bis una disciplina prevista per altre classi di sicurezza e interferito nelle competenze dell'Amministrazione penitenziaria, e (2) la illegittimità delle disposizioni circa l'uso degli uffici dei carabinieri per il videocollegamento, sostituendosi all'Amministrazione nelle valutazioni di interesse pubblico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Il Collegio ha richiamato precedenti decisioni che ammettono l'autorizzazione, in casi di impossibilità o grave difficoltà a effettuare colloqui in presenza, di colloqui visivi per detenuti sottoposti a 41-bis tramite comunicazioni audiovisive controllabili a distanza, con modalità esecutive idonee a garantire le cautele imposte dall'art. 41-bis. La Corte ha ritenuto legittimo l'intervento del Tribunale volto a evitare un pregiudizio concreto al diritto del detenuto, e ha considerato appropriate e non usurpatorie le disposizioni organizzative relative all'uso di uffici di polizia giudiziaria per permettere il videocollegamento. Il ricorso è stato quindi rigettato senza condanna alle spese a carico della parte pubblica ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Disciplina del regime differenziato per detenuti per i quali sono previste cautele di sicurezza. La Corte riconosce che, pur nella speciale tutela della sicurezza prescritta dall'art. 41-bis, possono essere autorizzati colloqui audiovisivi controllabili a distanza quando sia impossibile o gravemente difficile l'incontro in presenza, purché siano adottate adeguate cautele esecutive

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente nel quadro normativo; la pronuncia valuta complessivamente il sistema delle norme sull'esecuzione penale e le cautele, confermando la possibilità di regolare i colloqui audiovisivi nei limiti di sicurezza

  • art. 1 Ord. pen.

    riferimento generale alla normativa dell'ordinamento penitenziario; utilizzato nel ricorso per contestare l'estensione delle misure, ma la Corte non ha rilevato incompatibilità

  • art. 23, comma 1, d. l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma emergenziale richiamata a proposito delle misure adottate durante la pandemia; la Corte ritiene che le misure adottate per consentire videocollegamenti rientrino nella logica delle deroghe e cautele necessarie in fase di emergenza sanitaria

  • art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso con riferimento alle competenze relative all'esecuzione delle misure restrittive; la Corte ha ritenuto che le indicazioni operative impartite non ledono le competenze dell'Amministrazione ma sono necessarie per rendere effettivo il diritto

  • art. 97 Cost.

    Principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione evocato dai ricorrenti; la Corte non ha ritenuto violato tale principio dalle disposizioni del Tribunale, che hanno finalità di tutela dei diritti in situazione di emergenza

  • legge n. 2248 del 1865, allegato E

    Richiamo storico/formale nelle censure sull'uso degli uffici di polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto che la previsione di punti di collegamento presso uffici di polizia giudiziaria è una misura esecutiva e organizzativa legittima per garantire il diritto al colloquio

Massime di principio

  • Il giudice può autorizzare colloqui audiovisivi per detenuti sottoposti al regime speciale dell'art. 41-bis quando vi sia impossibilità o grave difficoltà a svolgere i colloqui in presenza, purché siano adottate modalità che assicurino le cautele di sicurezza richieste dalla norma
  • La situazione emergenziale (es. pandemia) costituisce un elemento giustificativo per estendere l'uso del videocollegamento al fine di garantire il diritto ai colloqui, sempre nel rispetto delle misure di controllo previste
  • Le disposizioni operative impartite dal giudice per rendere effettivo il diritto (ad esempio indicazioni su piattaforme validate o utilizzo di uffici di polizia giudiziaria) non costituiscono di per sé una indebita sostituzione delle competenze amministrative se sono limitate a misure necessarie per l'esercizio del diritto e compatibili con le esigenze di sicurezza
  • L'intervento giurisdizionale è legittimo quando mira a evitare un pregiudizio concreto e attuale all'esercizio dei diritti del detenuto: il bilanciamento tra sicurezza e diritto al colloquio può dunque condurre alla prescrizione di cautele tecniche e organizzative
  • In assenza di motivi di sicurezza concreti e specifici contrari, le autorità amministrative dovrebbero agevolare l'attuazione delle misure disposte dal giudice per garantire il contatto tra detenuto e familiari mediante strumenti audiovisivi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.