Cassazione Penale, Ordinanza n. 00696/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il procedimento con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con applicazione della pena concordata con la pubblica accusa, per reati di furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 129 e 444 c.p.p., senza che dal testo emerga una specifica censura ulteriore sul contenuto della sentenza o sulla volontà manifestata in sede di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita l'impugnazione della sentenza di patteggiamento ai motivi relativi a invalidità della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui, nel patteggiamento, l'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e rende sufficiente una motivazione sintetica che dia conto della descrizione del fatto, della correttezza della qualificazione giuridica, dell'assenza di cause ostative ex art. 129 c.p.p. e della congruità della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La sentenza di patteggiamento recepisce l'accordo tra imputato e pubblica accusa sulla pena.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa solo per motivi tassativamente indicati: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 129 c.p.p.
Nel patteggiamento il giudice deve comunque verificare l'assenza di cause di non punibilità evidenti.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Il ricorso inammissibile può essere scrutinato de plano.
art. 27 Cost.
La pena concordata deve essere verificata anche sotto il profilo della sua congruità nei limiti costituzionali.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge, con esclusione di doglianze generiche sulla motivazione o sulla valutazione del merito.
- Nel patteggiamento l'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e consente una motivazione sintetica del provvedimento, purché il giudice dia conto della corretta qualificazione giuridica del fatto, della verifica ex art. 129 c.p.p. e della congruità della pena.
- La deduzione di una violazione dell'art. 129 c.p.p. non è di per sé sufficiente a rendere ammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento, se non rientra nei motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00632/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00660/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00661/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00662/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00663/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00664/2025 del 08/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →