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Ordinanza

Ordinanza n. 83/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto – Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, Prot. -OMISSIS-/2025 del 15/10/2025, notificato il 21.10.2025, con cui è stata rigettata l’istanza di trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluso il preavviso di rigetto di cui al foglio n. -OMISSIS- del 14 luglio 2025.

Giustizia amministrativa202506600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di trasferimento temporaneo presso Napoli, nonché il relativo preavviso di rigetto, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'amministrazione aveva ritenuto il trasferimento incompatibile con le esigenze istituzionali, evidenziando la rilevante carenza di organico nella sede di Napoli e le esigenze operative del Comando di appartenenza, caratterizzato da una forte connotazione operativa e operante in un territorio con presenza di consolidate consorterie criminali. La ricorrente ha prospettato l'illegittimità del diniego, implicitamente contestando la valutazione delle esigenze organizzative e assistenziali sottese alla richiesta di trasferimento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 55 c.p.a. Ha ritenuto che la valutazione amministrativa fosse sufficientemente motivata e non irragionevole: l'amministrazione non si è limitata a richiamare la carenza di organico, ma ha specificato il deficit di personale nello specifico ruolo, l'impossibilità di compensarlo mediante manovre perequative tra Comandi della stessa sede e le esigenze operative connesse alle caratteristiche del territorio di provenienza. Tali circostanze risultavano confermate dalla documentazione prodotta in giudizio. Il giudice ha inoltre valorizzato la possibilità che alle esigenze assistenziali del padre provvedano altri familiari residenti in loco, nonché la stessa ricorrente mediante i permessi mensili previsti dalla legge n. 104/1992 e forme di collaborazione familiare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di trasferimento temporaneo per l'assistenza al familiare con disabilità; il suo esercizio deve essere bilanciato con le esigenze organizzative e istituzionali dell'amministrazione, secondo la valutazione ritenuta non irragionevole dal giudice nella fase cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    Il giudice ha applicato la disciplina della tutela cautelare e ha ritenuto insussistenti i presupposti per sospendere il diniego impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato in materia di protezione dei dati relativi alla salute, ai fini dell'oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare di un diniego di trasferimento temporaneo richiesto ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, le esigenze assistenziali del familiare devono essere bilanciate con le esigenze organizzative e istituzionali dell'amministrazione, anche militare.
  • Il diniego di trasferimento per esigenze istituzionali non è irragionevole quando l'amministrazione motivi specificamente la rilevante carenza di organico, la natura operativa del reparto, le esigenze del territorio di impiego e l'impossibilità di compensare il trasferimento mediante redistribuzioni interne del personale.
  • Ai fini della valutazione delle esigenze assistenziali poste a fondamento della richiesta di trasferimento, possono rilevare la presenza di altri familiari residenti in loco e la possibilità per il richiedente di concorrere all'assistenza mediante i permessi mensili previsti dalla legge n. 104/1992 e forme di collaborazione familiare.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiego
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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