Ordinanza n. 271/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione che ha revocato le graduatorie già approvate e disposto la prosecuzione del concorso per quattro posti di dirigente psicologo, nonché i verbali di commissione che hanno disciplinato e rideterminato le prove scritta e pratica
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata ha impugnato gli atti della procedura concorsuale con cui la Commissione, con il verbale dell’8 maggio 2026, aveva previsto per entrambe le prove quesiti a risposta multipla: 15 per la prova scritta e 10 per quella pratica. Ha contestato la difformità rispetto al bando, che per la prova scritta prevedeva un elaborato o risposte sintetiche a quesiti e, per la prova pratica, l’esame di un soggetto con raccolta anamnestica e discussione del caso, oppure l’esame di test e la formulazione di una diagnosi, con illustrazione schematica scritta. Ha chiesto l’annullamento degli atti, inclusa la deliberazione del 30 luglio 2026 che aveva revocato le graduatorie e disposto la prosecuzione della procedura, e l’accertamento del diritto alla rinnovazione delle prove scritta e pratica secondo il bando e l’art. 54 d.P.R. 483/1997, con previa predeterminazione dei criteri. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare. La ricorrente ha riferito di aver chiesto invano alla AUSL di Piacenza i nominativi dei controinteressati, necessari per la notifica del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l’efficacia degli atti impugnati. In base al confronto tra il bando e le modalità stabilite dalla Commissione, ha ravvisato una plausibile discrasia: le prove a risposta sintetica erano previste dal bando solo per la prova scritta, mentre la prova pratica doveva avere le caratteristiche operative indicate nella lex specialis e doveva essere illustrata schematicamente per iscritto. Il bando costituiva un autovincolo per la Commissione, non derogabile neppure in ragione dell’elevato numero di domande; le questioni richiedono comunque approfondimento nel merito. La sospensione è stata ritenuta necessaria per preservare la situazione in attesa della decisione definitiva, senza concreto pregiudizio per l’interesse pubblico. Per integrare il contraddittorio, il TAR ha ordinato alla AUSL di Piacenza di comunicare entro 20 giorni i nominativi dei primi cinque candidati ammessi all’orale o utilmente collocati; la ricorrente dovrà notificare loro il ricorso nei 30 giorni successivi. Per gli altri controinteressati è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale della AUSL, secondo le modalità e i termini indicati in ordinanza, con deposito della prova entro il 30 novembre 2026. Merito fissato al 14 gennaio 2027; spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 54 d.P.R. 483/1997
La Commissione Esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle seguenti prove d’esame, ai sensi dell’art. 54 DPR 483/1997: PROVA SCRITTA: impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso; PROVA PRATICA: esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di tests diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto
Le prove concorsuali devono rispettare le modalità delineate dalla disciplina richiamata dal bando: la prova scritta può consistere nell’elaborazione di un piano o in quesiti a risposta sintetica, mentre la prova pratica deve essere strutturata secondo le modalità operative previste e accompagnata da un’illustrazione schematica scritta.
art. 21-nonies l. 241/1990
della nota prot. 90163/2023 del 13 luglio 2026 con cui l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela ex art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990 presentata dalla ricorrente
La disposizione è menzionata solo per identificare l’istanza di annullamento in autotutela respinta dall’AUSL; l’ordinanza non ne sviluppa un’interpretazione.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Ritenuto, pertanto, di disporre, nell’esercizio dei margini di discrezionalità operativa riservati al Giudice dal combinato disposto degli articoli 41, comma 4, e 39, comma 2, cod. proc. amm. e 150 cod. proc. civ., che la notifica per tutti gli altri controinteressati avvenga con le seguenti modalità
Il giudice può definire le modalità operative di notificazione per integrare il contraddittorio nei confronti di una pluralità di controinteressati non individuabili o raggiungibili con gli ordinari strumenti.
art. 39, comma 2, c.p.a.
Ritenuto, pertanto, di disporre, nell’esercizio dei margini di discrezionalità operativa riservati al Giudice dal combinato disposto degli articoli 41, comma 4, e 39, comma 2, cod. proc. amm. e 150 cod. proc. civ., che la notifica per tutti gli altri controinteressati avvenga con le seguenti modalità
La disposizione concorre a fondare il potere del giudice di stabilire modalità idonee per la notificazione agli ulteriori controinteressati e l’integrazione del contraddittorio.
art. 150 c.p.c.
Ritenuto, pertanto, di disporre, nell’esercizio dei margini di discrezionalità operativa riservati al Giudice dal combinato disposto degli articoli 41, comma 4, e 39, comma 2, cod. proc. amm. e 150 cod. proc. civ., che la notifica per tutti gli altri controinteressati avvenga con le seguenti modalità
La norma è richiamata quale base, insieme alle disposizioni del codice del processo amministrativo, per autorizzare la notificazione per pubblici proclami agli altri controinteressati.
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
L’ordinanza è resa nell’ambito della tutela cautelare collegiale; il testo non contiene un ulteriore passaggio interpretativo specifico della disposizione.
Massime di principio
- La commissione esaminatrice è vincolata alle modalità di svolgimento delle prove fissate dal bando e non può modificarle o disapplicarle; l’elevato numero di candidati non costituisce, di per sé, una deroga al vincolo posto dalla lex specialis.
- Quando il bando distingue contenuto e modalità della prova scritta da quelli della prova pratica, la commissione non può uniformare le due prove adottando per entrambe una modalità diversa da quella prevista; la diversità tra quesiti a risposta sintetica e quesiti a risposta multipla è rilevante ai fini della verifica della conformità al bando.
- In presenza di comprovate difficoltà nel reperire i nominativi o gli indirizzi di un numero elevato di controinteressati, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione ordinaria a un gruppo di controinteressati individuabili e notificazione per pubblici proclami agli altri, stabilendone le modalità e i termini.
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